Sentenza n. 3547/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento di formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 15 settembre 2025, diretta a ottenere il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 7 novembre 2025. Tale attività ha determinato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio perde il suo oggetto quando, nelle more, l’amministrazione attiva il procedimento e soddisfa la pretesa azionata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’attività amministrativa sopravvenuta realizza pienamente la pretesa fatta valere in giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione; la richiesta non viene esaminata quando la pretesa è stata soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto può integrare l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere anche prima della decisione definitiva sul rilascio del visto.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta realizzi integralmente la concreta utilità perseguita dal ricorrente con l’azione contro il silenzio.
- Quando l’amministrazione attiva il procedimento nelle more del giudizio sul silenzio, la richiesta di nomina del commissario ad acta non può trovare accoglimento, essendo venuta meno l’inerzia oggetto del giudizio.
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