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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16468/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19.10.2023 con cui il GIP ha convalidato il decreto del Questore del 10.10.2023 che imponeva a Roberto Galimberti un divieto quinquennale di accesso a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche e l'obbligo, per la stessa durata, di presentarsi presso gli uffici del Commissariato locale durante le partite della squadra Como (casa e trasferta, anche amichevoli). Il ricorrente, tramite cinque motivi, deduceva: 1) violazione del diritto di difesa per omissione di considerazione della memoria difensiva trasmessa via PEC entro 48 ore; 2) carenza di motivazione circa la congruità della durata della misura e mancata valutazione della pericolosità concreta nonostante il precedente Daspo risalisse a tredici anni prima; 3) omesso controllo di legalità sulla ragionevolezza ed esigibilità della misura e sul requisito di necessità e urgenza; 4) mancata motivazione sull'obbligo di presentazione per le partite amichevoli, ritenuto irragionevole in quanto il calendario non è conoscibile preventivamente; 5) difetto di motivazione circa l'estensione dell'obbligo di presentazione sia alle partite in casa sia a quelle in trasferta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla violazione del contraddittorio cartolare. È emerso che la memoria difensiva era stata trasmessa via PEC al GIP in data 18.10.2023 alle ore 16.03 e accettata dall'ufficio alle ore 16.05, ossia entro il termine di 48 ore dalla notifica del decreto del Questore (16.10.2023 ore 19.15). L'ordinanza impugnata aveva invece affermato che nessun atto fosse pervenuto prima della sua redazione, sicché la motivazione è risultata viziata per non aver considerato e risposto alle deduzioni difensive. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice a quo per nuovo esame, con ripristino della posizione processuale come si trovava al momento del vizio. La Corte ha inoltre sospeso l'efficacia del provvedimento del Questore del 10.10.2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. Le altre doglianze sono state assorbite dalla decisione sul primo motivo.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6 e comma 2-bis dell'art. 6

    La Corte conferma che, nel procedimento di convalida del D.A.SPO, la trasmissione di memorie difensive tramite PEC al giudice competente entro il termine di 48 ore deve essere considerata valida e assicura il contraddittorio cartolare; l'omissione di presa in considerazione di tali atti viziando la motivazione della convalida

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiama il principio secondo cui limitazioni della libertà personale devono essere oggetto di controllo giurisdizionale tempestivo e valido; un controllo giurisdizionale intervenuto in termine preserva la misura, ma vizi motivazionali possono comportare annullamento con rinvio per completare correttamente il controllo

  • principio giurisprudenziale (Sezioni Unite)

    Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005

    In caso di vizi di motivazione della decisione di convalida, la Cassazione tende a disporre il rinvio al giudice di merito per consentire la correzione logica e motivazionale, quando il vizio non investe la ritualità del controllo o l'esistenza oggettiva dei presupposti della misura

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del D.A.SPO la difesa può validamente trasmettere memorie difensive via PEC; il giudice è obbligato a prenderle in considerazione se pervenute entro il termine legale di 48 ore
  • La mancata considerazione di memorie difensive tempestive costituisce vizio di motivazione capace di determinare l'annullamento dell'ordinanza di convalida
  • Se il vizio rilevato è di natura motivazionale e non di mera carenza procedurale o di insussistenza dei presupposti della misura, la Corte di Cassazione di norma annulla con rinvio per consentire al giudice di merito di integrare la motivazione e riesaminare l'adeguatezza delle prescrizioni
  • Il giudice di convalida deve motivare in modo specifico la congruità della durata della misura e valutare la pericolosità concreta del soggetto, soprattutto in presenza di precedenti Daspo anche remoti
  • Le prescrizioni che impongono obblighi di presentazione devono essere giustificate in relazione alla ragionevolezza e all'esigibilità: imporre l'obbligo per partite amichevoli o senza chiara predeterminazione del luogo/tempo può risultare irragionevole se non adeguatamente motivato
  • In presenza di provvedimenti amministrativi che limitano la libertà personale, la tempestività e validità del controllo giurisdizionale sono essenziali per evitare la decadenza della misura; tuttavia vizi di motivazione richiedono la correzione del vizio e il riesame del provvedimento

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