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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07388/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro preventivo di capi di abbigliamento e relative etichette recanti il marchio "EMPORIO JEANS". Il ricorso, articolato in cinque motivi, deduceva: (1) errata applicazione dell'art.110 c.p. e mancanza di prove che i ricorrenti fossero sorpresi nella attività di produzione (si sarebbe trattato solo di detenzione); (2) violazione di legge e carenze motivazionali in relazione alla configurabilità del reato di contraffazione (artt. 648, 476 c.p. citati in ricorso) e mancata valutazione della documentazione difensiva; (3) mancata efficacia scriminante della certificazione UIBM che attestava la registrazione del marchio "EMPORIO JEANS" e assenza di confondibilità con "EMPORIO ARMANI"; (4) mancato confronto con consulenza tecnica di parte; (5) carenza di motivazione circa il periculum in mora (rischio di immissione in commercio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato in ordine alle censure sul fumus del reato di cui all'art. 473 c.p., ha dato per acquisita la sola confondibilità tra i marchi senza verificare il "quid pluris" richiesto dalla giurisprudenza (la materiale contraffazione/alterazione), e ha ignorato la certificazione UIBM prodotta dagli indagati attestante l'avvenuta registrazione del marchio "EMPORIO JEANS". Per tali carenze motivazionali l'ordinanza è stata annullata; le restanti doglianze sono state ritenute assorbite.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Rilevata nella censura difensiva in ordine al concorso di persone nel reato; la Corte richiama la necessità di specifica motivazione sulle condotte e sugli apporti individuali nel giudizio cautelare

  • art. 473 c.p.

    Norma che punisce la contraffazione o alterazione di marchi; la Corte sottolinea che non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi registrati: è necessario un "quid pluris" consistente nella materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio

  • art. 517 c.p.

    Richiamata nella disamina per distinguere l'ipotesi meno grave di mera falsità/imitazione (art. 517) dalla più specifica fattispecie di cui all'art. 473 c.p.

  • art. 2598 c.c.

    Norma civilistica sulla concorrenza sleale; la Corte evidenzia la differenza tra l'illecito civilistico basato sulla confondibilità e il reato penale di contraffazione che richiede materiale copia/alterazione

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione contro misure cautelari reali; la Corte ricorda che tra le violazioni di legge rilevanti rientrano anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per l'obbligo di sintetizzare i motivi di ricorso ai fini dell'atto di impugnazione

Massime di principio

  • La mera confondibilità tra due marchi registrati non basta a integrare il reato di contraffazione (art. 473 c.p.): è necessario dimostrare la materiale contraffazione o alterazione (copiatura dei segni, etichette, elementi grafici e cromatici).
  • La registrazione successiva di un marchio (certificazione UIBM) non è automaticamente ininfluente, ma deve essere valutata e motivata: il giudice deve esaminare se la registrazione produce efficacia scriminante o meno in relazione alla tutela del marchio anteriore.
  • Nel giudizio di riesame su misure cautelari reali il Tribunale è tenuto a confrontarsi specificamente con le produzioni e le eccezioni difensive (certificazioni, consulenze tecniche) e a motivare puntualmente l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti contrapposti; la carenza motivazionale può determinare l'annullamento con rinvio.
  • Per configurare il periculum in mora (rischio concreto di immissione in commercio) il giudice deve fornire elementi concreti e motivati, non assumere genericamente il rischio in assenza di idonea istruttoria.
  • Quando si contestano profili di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) il giudice deve indicare, anche in sede cautelare, elementi utili a desumere gli apporti soggettivi e la posizione di ciascun indagato; altrimenti si rischia l'insufficienza della motivazione.

Testo integrale

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