Cassazione Penale, Ordinanza n. 28303/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, tramite procuratore speciale, ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo: a) vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio; b) vizio del consenso prestato al patteggiamento, assumendo che, essendo soggetto alloglotta, non fosse in grado di comprendere il contenuto dell'accordo. La Corte ha però rilevato che, contro una sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto non risultavano dedotte questioni rientranti in tali limiti, poiché la responsabilità e la pena erano state oggetto dell'accordo tra le parti. Quanto al consenso, la presenza dell'imputato in udienza e la procura speciale conferita al difensore sono state ritenute idonee a dare certezza processuale della corrispondenza tra volontà dell'imputato e richiesta formulata, senza necessità di ulteriori verifiche giudiziali. La doglianza sulla mancata comprensione del patteggiamento è stata quindi considerata manifestamente infondata, essendo eventuali divergenze tra imputato e difensore riconducibili al rapporto interno di mandato e non alla validità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che avverso la sentenza di applicazione della pena sono deducibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che le censure proposte non rientravano in tali ipotesi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata il provvedimento impugnato; le questioni su responsabilità e pena risultano coperte dall'accordo delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
è ricorribile solo per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
Il ricorso contro il patteggiamento è ammissibile solo per i motivi tassativi indicati dalla norma; ogni diversa censura è inammissibile.
Cassa delle ammende
al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila
In caso di inammissibilità con colpa del ricorrente, può essere applicata una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è limitato ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano pertanto precluse censure sulla motivazione in ordine alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio quando tali profili siano stati oggetto dell'accordo tra le parti.
- La deduzione di un vizio del consenso al patteggiamento richiede elementi idonei a far emergere una reale divergenza tra volontà dell'imputato e richiesta presentata al giudice; la mera allegazione della qualità di soggetto alloglotta, in presenza della sua comparizione in udienza e di procura speciale al difensore, non è sufficiente a integrare un motivo ammissibile.
- Eventuali contestazioni circa la fedeltà dell'operato del difensore rispetto al mandato ricevuto attengono al rapporto interno tra assistito e difensore e non incidono, di per sé, sulla validità della sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannarlo anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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