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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 479/2025, pubblicata il 13.02.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14.02.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “…dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 479/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 479/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il Ministero ha attribuito la Carta elettronica per le annualità riconosciute, in data 16 dicembre 2025. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del giudizio mediante l’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni riconosciuti dalla sentenza ottemperanda. La nomina del commissario ad acta non è stata disposta, essendo venuto meno l’inadempimento. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale: il ricorso era inizialmente fondato e l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la dichiarazione di improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dà piena esecuzione al giudicato e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza non elimina la rilevanza della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, qualora il ricorso fosse inizialmente fondato e l’inadempimento abbia reso necessario il ricorso giurisdizionale.
  • La piena esecuzione spontanea del giudicato nelle more del giudizio esclude la necessità di nominare un commissario ad acta, venendo meno l’inadempimento da sostituire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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