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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26252/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per fatti di cessione/detenzione di sostanza stupefacente. Ha dedotto: 1) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la cocaina rinvenuta fosse di poco superiore ai 10 grammi e che solo una parte fosse stata ceduta; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 3) violazione di legge sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva e non ancorata al minimo edittale. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica alla motivazione impugnata. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha ritenuto logico il richiamo alla quantità e qualità della cocaina e alle modalità del fatto, rilevando che, in materia di stupefacenti, la lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la particolare tenuità del fatto sono istituti strutturalmente e teleologicamente diversi. Anche il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. è stato ritenuto motivato, poiché la quantità di cocaina non era modesta e il lucro perseguito non poteva dirsi minimo. Infine, la doglianza sulla pena è stata ritenuta infondata perché la dosimetria era sorretta da motivazione congrua e coerente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto è stata esclusa per quantità e qualità della droga e per le modalità del fatto.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non opera automaticamente per effetto della qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti; va esclusa quando la quantità di sostanza e il lucro perseguito non siano minimi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie di lieve entità è distinta dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; ai fini della lieve entità rilevano mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro per la valutazione della gravità del fatto e della tenuità dell'offesa, nonché per la determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante non si applica se il danno patrimoniale o il lucro perseguito non sono di speciale tenuità.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non coincidono: la prima attiene alla minore offensività tipica del fatto, la seconda richiede una valutazione più ampia della concretezza dell'offesa e della non abitualità della condotta.
  • Il giudizio di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. deve essere svolto considerando in modo complessivo le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; non è necessaria l'analisi di ogni possibile indice, purché la motivazione indichi quelli ritenuti decisivi.
  • Non sussiste un automatismo tra qualificazione del fatto come lieve entità e riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: occorre verificare concretamente se il lucro perseguito o conseguito sia effettivamente minimo.
  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manchi una motivazione logica e coerente o se la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale senza adeguata giustificazione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata; sono inammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già disattese in appello, prive di un concreto confronto con la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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