Ordinanza n. 1132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 729 dell’11 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 729 dell’11 settembre 2025, e provvedimento di diniego contestato nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva definito il giudizio relativo a un provvedimento di diniego amministrativo, nell’ambito di una controversia concernente un interesse legittimo di natura pretensiva. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi d’appello né individua il contenuto specifico del diniego; precisa soltanto che le questioni dedotte necessitano di approfondimento in sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una tutela cautelare direttamente satisfattiva. Ha ritenuto che, per la natura pretensiva dell’interesse legittimo azionato, le esigenze dell’appellante non potessero essere soddisfatte direttamente mediante una pronuncia cautelare e fossero adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 26 novembre 2026, lasciando ferma l’esecutività della sentenza impugnata e del provvedimento di diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla fase cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando l’esigenza cautelare non può essere soddisfatta adeguatamente mediante una misura cautelare, di fissare con priorità la discussione del merito; nel caso concreto l’istanza è stata accolta soltanto a tale fine, senza sospendere l’esecutività degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare sollecitamente l’udienza di merito.
- In presenza di un interesse legittimo pretensivo, la tutela cautelare non può normalmente sostituirsi direttamente all’azione amministrativa satisfattiva; l’esigenza del ricorrente può essere tutelata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione anticipata del merito non comporta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata né del provvedimento amministrativo contestato, se il dispositivo le mantiene espressamente ferme.
Come è indicizzato
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