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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41362/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che, confermando in parte e riformando in accoglimento dell'appello del P.M. l'ordinanza del G.I.P., aveva sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere in relazione al reato di lesioni personali aggravate. I motivi di impugnazione denunciavano: (1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata descrizione sommaria del fatto e carenza del diritto di difesa; (2) nullità per omesso nuovo interrogatorio ex art. 294 c.p.p. a seguito della rinnovazione della misura dopo la dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; (3) violazione del ne bis in idem cautelare per aver valorizzato ordinanze precedenti assorbite; (4) omissione di motivazione e carenza della "motivazione rafforzata" in caso di ipotesi cautelare di tentato omicidio/lesioni e modifica implicita della contestazione cautelare; (5) mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e insufficiente prova del pericolo di fuga. Sono stati poi prodotti motivi aggiunti in cui si eccepiva che la successiva condanna definitiva risultava incompatibile con la previsione di custodia ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la descrizione sommaria richiesta per le misure cautelari (art. 292 c.p.p.) era adeguata al fine di garantire il diritto di difesa; non era necessario un nuovo interrogatorio ex art. 294 c.p.p. dopo la rinnovazione della misura ai sensi dell'art. 27 c.p.p. perché non erano emersi fatti nuovi idonei a incidere significativamente sull'addebito; il Tribunale del riesame poteva richiamare e valorizzare le argomentazioni dell'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente purché la motivazione risultasse congrua; la mancata formale riqualificazione del capo di imputazione non era determinante sul piano cautelare e non richiedeva la motivazione rafforzata prospettata dalla difesa; la valutazione del pericolo di fuga e della pericolosità era congrua e giustificava la custodia in carcere, anche alla luce del comportamento post-evento del ricorrente. La Corte ha inoltre escluso l'ammissibilità dei motivi nuovi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Consente la rinnovazione della misura da parte del giudice competente; la Corte ha affermato che, in questo contesto, il giudice competente può motivare anche per relationem sulla base dell'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente purché la motivazione risulti congrua

  • art. 292, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiede la "descrizione sommaria del fatto" nelle misure cautelari; la Corte ha interpretato la norma in senso funzionale: per le misure cautelari è sufficiente una descrizione che permetta all'indagato di comprendere il fulcro e le coordinate essenziali della contestazione

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Disposizione attinente ai motivi di impugnazione degli atti cautelari; la Corte ha esaminato i motivi posti a riferimento di tale norma e li ha ritenuti infondati

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio dell'indagato a seguito di nuovi elementi probatori; la Corte ha affermato che non è necessario un nuovo interrogatorio dopo rinnovazione della misura a meno che non emergano fatti nuovi idonei a incidere significativamente sull'addebito

  • art. 302 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'efficacia delle misure cautelari nel tempo; richiamata in subordine dalla difesa rispetto all'eventuale inefficacia della misura dopo omissione dell'interrogatorio, la Corte non ha accolto tale prospettazione

  • art. 417 cod. proc. pen.

    Disciplina i requisiti della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte lo ha confrontato con l'art. 292 per spiegare che la richiesta di rinvio richiede dettaglio maggiore rispetto alla 'descrizione sommaria' necessaria per la cautela

  • art. 116 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che astrattamente potesse ipotizzarsi il concorso nell'azione più grave, ma ha osservato che una formale riqualificazione non era necessaria per la decisione cautelare

  • art. 56 cod. pen.

    Principi generali sul dolo e sulla colpevolezza; richiamata nel contesto della discussione sulla qualificazione dell'evento offensivo, senza che la Corte ravvisasse vizio di motivazione

  • art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Regola i limiti della custodia cautelare in relazione alla pena prevedibile; la difesa ha lamentato incompatibilità con la successiva condanna inferiore a 3 anni, ma la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi nuovi e non ha sviluppato un mutamento sull'accertamento cautelare

  • art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione sull'adeguatezza della misura, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente esaminato proporzionalità e concretezza del pericolo

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali; citata in connessione con il principio di valutazione della pericolosità e delle esigenze cautelari

  • art. 384 cod. proc. pen.

    Regola il fermo di indiziato di delitto; richiamata dalla difesa perché l'indagato era stato interrogato in sede di fermo, ma la Corte ha ritenuto la descrizione del fatto adeguata anche ai fini cautelari

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Estende l'inammissibilità ai motivi nuovi proposti in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti richiamati in sede di conclusioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e ammenda a seguito di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione di euro 3.000

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Disposizioni esecutive da eseguire a cura della cancelleria; la Corte ha disposto gli adempimenti consequenziali

Massime di principio

  • Per le misure cautelari la 'descrizione sommaria del fatto' ex art. 292 c.p.p. è soddisfatta se consente all'indagato di comprendere il fulcro e le coordinate essenziali della contestazione; non è richiesta la stessa precisione richiesta per la richiesta di rinvio a giudizio.
  • Non è obbligatorio ripetere l'interrogatorio dell'indagato dopo la rinnovazione della misura per incompetenza territoriale (art. 27 c.p.p.) a meno che non emergano elementi nuovi e idonei a modificare significativamente l'addebito.
  • Il giudice competente può motivare per relationem richiamando l'ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, purché spieghi la congruità della motivazione rispetto al nuovo provvedimento.
  • La valutazione della sussistenza della custodia carceraria si fonda su una valutazione prognostica della pericolosità e del pericolo di fuga; comportamenti concreti (es. allontanamento che rende difficile la ricerca) possono giustificare la misura massima anche se non vi è prova che la fuga fosse diretta all'estero.
  • La modifica o la diversa qualificazione giuridica prospettata in sede cautelare non richiede necessariamente una formale riqualificazione se ciò non incide sulla gravità cautelare della misura e sarebbe prematuro rispetto allo stato delle indagini.
  • In cassazione non possono essere valutati motivi nuovi introdotti tardivamente: tali motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.
  • Le impugnazioni infondate o manifestamente inammissibili possono comportare condanne per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante selezionare e motivare con attenzione i motivi di ricorso.

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