Cassazione Civile, Ordinanza n. 36105/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso perché accoglie l’istanza della contribuente di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La definizione agevolata della controversia tributaria, risultando provato il pagamento di quanto dovuto per entrambe le annualità, è ritenuta idonea a determinare l’estinzione del processo. La Corte dichiara quindi estinto il giudizio e compensa le spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, i corrispettivi risultanti dal rendiconto della società, detratti i soli importi qualificati come quote associative. Secondo l’Agenzia, l’attività svolta non rispettava i requisiti statutari e normativi per essere considerata non commerciale ai sensi dell’art. 148 TUIR, con conseguente applicazione della disciplina fiscale ordinaria e, in via forfettaria, dell’art. 145 TUIR. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 145 TUIR, degli artt. 4, commi 4 e 7, e 54 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe correttamente valutato l’assenza dei requisiti per la qualificazione non commerciale. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria, perché il giudice di merito avrebbe trascurato il valore indiziario delle dichiarazioni rese dagli associati e degli ulteriori elementi raccolti nel PVC.
Norme richiamate
art. 148 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
commi 3 e 8; comma 8; richiamato anche in relazione agli artt. 145 TUIR e 4 d.P.R. n. 633/1972
serve a verificare i requisiti per la qualificazione dell’attività come non commerciale; in mancanza dei requisiti, i corrispettivi possono essere recuperati a tassazione.
art. 145 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
richiamato quale base per la ripresa a tassazione con modalità forfettarie dei corrispettivi riscossi.
art. 4 d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme alle norme sulle imposte dirette per la verifica della rilevanza IVA dell’attività svolta.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale norma di supporto dell’accertamento fiscale.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale norma di supporto dell’accertamento IVA.
art. 2697 c.c.
invocato sul riparto dell’onere della prova in tema di qualificazione fiscale dell’attività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per vizio di motivazione.
d.lgs. n. 546/1992, art. 46
la definizione agevolata e il relativo adempimento sono ritenuti idonei a determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
richiamato come base della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria.
d.l. n. 119/2018, art. 6
la presentazione della domanda e il pagamento del dovuto integrano il presupposto della definizione agevolata, con effetti estintivi sul giudizio.
L. n. 136/2018
legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude ogni statuizione sul contributo unificato aggiuntivo, osservando che la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata come fonte di introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti provato l’adempimento delle condizioni previste e il pagamento del dovuto, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di legittimità, il deposito dell’attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata, quando accompagnato dagli elementi richiesti dalla disciplina applicabile, equivale a una rinuncia inequivoca al ricorso.
- La declaratoria di estinzione del giudizio comporta che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa regolazione espressa dalla disciplina speciale richiamata.
- Il contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non può essere esteso oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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