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Sentenza

Sentenza n. 1557/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS-, pubblicata sull’Albo pretorio fino alla data dell’11.11.2023, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Longi ha disposto l’archiviazione dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-del 15.3.2022, emessa nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-, sull’assunto che costoro avrebbero ottemperato alla stessa; del verbale di ottemperanza prot. n.-OMISSIS-, allo stato non conosciuto; ove occorra, della verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, allo stato non conosciuto; ed ove occorra, della relazione di sopralluogo del 14.6.2016, citata nel provvedimento impugnato; di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202400104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di archiviazione dell’ordinanza di demolizione, ritenuta ottemperata con la sola rimozione del binario e con il mantenimento del muretto e della pavimentazione sulla strada comunale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha archiviato un’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 nei confronti di terzi responsabili della collocazione di un cancello, della realizzazione di un muretto e della pavimentazione di parte di una strada comunale. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà manifeste, violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il Comune avrebbe illegittimamente ritenuto eseguita l’ordinanza nonostante il mantenimento del muretto, il quale avrebbe sconfinato per circa 50 centimetri nella particella privata della ricorrente, determinando un illegittimo allargamento della strada. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, oltre all’infondatezza del ricorso, contestando l’esistenza dello sconfinamento. La Regione Siciliana ha dedotto la propria estraneità al giudizio. La ricorrente ha chiesto anche una verificazione per accertare lo sconfinamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere. L’ordinanza di demolizione era stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, disposizione applicabile agli abusi realizzati su suoli demaniali o appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici. Tale potere repressivo è funzionalmente diretto alla tutela del corretto uso del patrimonio pubblico e non alla tutela del diritto di proprietà dei privati. Ne consegue che la pretesa della ricorrente di ottenere l’integrale esecuzione dell’ordinanza, fondata sull’asserita lesione della propria proprietà, non è simmetrica rispetto alla funzione dell’ordinanza ex art. 35: la prospettazione dello sconfinamento su area privata contraddice, infatti, il presupposto della natura pubblica del suolo sul quale l’abuso avrebbe dovuto essere realizzato. Il TAR ha distinto tale ipotesi da quella dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, nell’ambito della quale il denunciante può avere legittimazione solo se dimostri una concreta lesione dei propri diritti reali. Anche ipotizzando l’applicabilità di tale criterio, la ricorrente non ha dimostrato in modo specifico l’esistenza e l’estensione dello sconfinamento: la relazione tecnica prodotta si è limitata a descrivere lo stato dei luoghi senza fornire elementi sufficienti sulla concreta incidenza delle opere sulla proprietà. La verificazione non poteva essere disposta per colmare le lacune probatorie della parte e supplire alla mancanza di un principio di prova. La notifica alla Regione è stata qualificata come mera litis denuntiatio, senza instaurazione di un rapporto processuale. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici

    La disposizione attribuisce un potere repressivo edilizio speciale, di stretta applicazione, diretto alla salvaguardia dell’interesse pubblico al corretto uso dei beni demaniali o del patrimonio pubblico; la sua funzione non è la tutela del diritto di proprietà del privato.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    Per gli abusi realizzati, anche solo in parte, su area privata, il potere repressivo è riconducibile a tale disposizione e il mero denunciante può avere interesse a ricorrere soltanto ove dimostri una concreta lesione dei propri diritti reali.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce la lesione della propria posizione giuridica deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, o almeno un principio di prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può supplire alle lacune probatorie della parte mediante attività istruttoria volta a costruire la prova mancante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La norma è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’ordinanza repressiva adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 è funzionalmente preordinata alla tutela del demanio e del patrimonio pubblico; la sua esecuzione non può essere pretesa dal privato come strumento diretto di tutela del proprio diritto di proprietà.
  • La legittimazione del terzo a contestare l’archiviazione o la mancata esecuzione di un’ordinanza di demolizione deve essere valutata in rapporto alla funzione del potere esercitato: nel caso dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, il pregiudizio del terzo deve presupporre, e non negare, la natura pubblica dell’area interessata.
  • Quando il privato fonda la propria legittimazione sulla lesione di un diritto reale derivante da uno sconfinamento, deve allegare e dimostrare in modo specifico l’esistenza, la localizzazione e l’estensione dell’incidenza dell’opera sulla propria proprietà; una descrizione generica dello stato dei luoghi non è sufficiente.
  • La verificazione non può essere disposta per supplire integralmente alle carenze di allegazione e prova della parte, né per esonerarla dall’onere di offrire un principio di prova a sostegno della propria posizione differenziata e dell’interesse a ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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