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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30016/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di finanziamento e mutuo intercorsi con più banche. La parte mutuataria aveva chiesto nei giudizi di merito: l'accertamento della nullità per usura di un contratto di finanziamento; la nullità di un mutuo ipotecario e di un mutuo fondiario; il risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale delle banche per asserite invalidità contrattuali, tra cui anatocismo, indeterminatezza degli interessi corrispettivi e moratori, violazione dell'art. 38 TUB e della normativa antitrust. In appello aveva inoltre dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione di una procedura di sovraindebitamento e aveva chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di primo grado. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello verso un istituto per acquiescenza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo e ha rigettato le altre censure per genericità, carenza di specificità e mancanza di prova su usura, superamento del limite di finanziabilità, anatocismo, patto anticoncorrenziale e rilevanza della procedura di sovraindebitamento. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione di norme costituzionali e codicistiche/procedurali, dell'art. 1815 c.c., dell'art. 38 TUB, dell'art. 24 Cost., della l. 287/1990, dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità e il regolamento delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutte le censure perché generiche, non autosufficienti e non pertinenti alle rationes decidendi della sentenza d'appello. In particolare ha valorizzato: l'acquiescenza e il conseguente giudicato su una precedente statuizione monitoria nei confronti di una banca; la mancata specifica censura in appello; l'assenza di indicazioni puntuali sui periodi di asserito superamento del tasso soglia; la mancanza di elementi sul valore degli immobili per verificare il limite di finanziabilità; la mancata prova dell'accordo anticoncorrenziale; l'irrilevanza della procedura di sovraindebitamento nel giudizio di cognizione sull'accertamento del credito; la correttezza della condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    L'acquiescenza alla statuizione non impugnata determina il consolidamento del giudicato interno e impedisce di riproporre in cassazione le censure già precluse.

  • art. 2909 c.c.

    La statuizione non censurata e divenuta definitiva produce giudicato sostanziale, vincolando le parti nel successivo giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme ad altre norme processuali per denunciare vizi della motivazione e della decisione, ma senza superare il difetto di specificità del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e non centrata sulle rationes decidendi.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato in relazione a vizi della sentenza, ma non in modo idoneo a scalfire la decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato per il difetto di motivazione; la Corte ha comunque escluso l'ammissibilità delle doglianze per genericità e non pertinenza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma senza autosufficienza e specificità delle censure.

  • art. 1815 c.c.

    Invocato per la dedotta usurarietà del finanziamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancata correlazione alle ragioni della sentenza impugnata.

  • art. 38 TUB

    Richiamato per la dedotta violazione del limite di finanziabilità dei mutui fondiari; la doglianza è stata respinta per mancanza di dati sul valore degli immobili e quindi di base fattuale per il controllo richiesto.

  • art. 24 Cost.

    Invocato quale parametro del diritto di difesa, ma le doglianze sono state ritenute comunque generiche e non decisive.

  • L. 287/1990

    Richiamata per la dedotta esistenza di un cartello anticoncorrenziale tra banche; la Corte ha rilevato che mancava la prova dell'accordo anticoncorrenziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia è stato escluso perché la Corte d'appello aveva comunque deciso sul tema del sovraindebitamento e sulle altre questioni devolute.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare le spese, ma senza successo; la liquidazione segue la soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    Citato nei gradi di merito in relazione alla domanda di responsabilità aggravata, rigettata dal Tribunale; non è oggetto di accoglimento in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 1 e 4, L. n. 130/1999

    Richiamati per la cessione dei crediti in favore del soggetto subentrante nel giudizio.

  • L. n. 3/2012

    Richiamata in relazione alla procedura di sovraindebitamento, ritenuta non decisiva nel giudizio di cognizione sull'accertamento del credito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e mirate alle rationes decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o decentrate sono inammissibili.
  • La mancata impugnazione di una statuizione decisiva comporta acquiescenza e formazione del giudicato interno, che preclude la riproposizione della questione nei gradi successivi.
  • Chi deduce l'usura o l'indeterminatezza degli interessi deve indicare in modo puntuale i dati fattuali e temporali rilevanti; in mancanza, la censura non può essere scrutinata nel merito.
  • La violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario richiede la concreta allegazione del valore del bene finanziato, essendo tale dato indispensabile per verificare il superamento della soglia.
  • La deduzione di un patto anticoncorrenziale tra istituti di credito richiede prova specifica dell'accordo e non può essere affermata in modo meramente assertivo.
  • La pendenza o l'avvio di una procedura di sovraindebitamento non produce automaticamente effetti paralizzanti nel giudizio di cognizione volto all'accertamento del credito, se non sono indicati gli specifici riflessi giuridici dedotti.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza e non richiede, di regola, un autonomo e ulteriore apparato motivazionale oltre all'accertamento della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancariaContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariEstinzione anticipataRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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