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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09599/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione in relazione alla mancata rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, essendo centrato sull'assenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., esula da tali ipotesi.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una causa di proscioglimento rilevabile anche nel giudizio di legittimità, ma il motivo è ritenuto non proponibile nel ricorso contro il patteggiamento fuori dei casi tassativi.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La deduzione di vizi legati all'omessa rilevazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra, di regola, tra i motivi deducibili avverso il patteggiamento, se non si traduce in una delle censure tipizzate dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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