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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6781/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 624-bis, 56 e 69 c.p. e censura la determinazione della pena sostenendo che la Corte, pur dichiarando di voler operare nella media del trattamento sanzionatorio e avvicinandosi al minimo edittale per il reato tentato, abbia in realtà calcolato la pena prendendo come punto di partenza il massimo edittale per il delitto consumato e applicando poi una riduzione minima per il tentativo, con conseguente erroneo calcolo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo: la Corte d'appello aveva correttamente individuato la cornice edittale per il reato tentato, motivando la scelta del trattamento sanzionatorio (uso del metodo "sintetico", indicazione della pena base e delle riduzioni per le attenuanti e per il rito). La Corte ha confermato quindi la legittimità del calcolo della pena e l'operato discrezionale del giudice di merito entro i limiti edittali. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai reati di furto (e tentativo), applicata ai fatti contestati in quanto il giudice di merito ha inquadrato le condotte come furto/tentato furto con violenza sulle cose e danni.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in rapporto al tentativo: disciplina la diminuzione della pena per il reato tentato e l'esigenza che la riduzione sia effettuata nei limiti di legge, lasciando al giudice di merito la scelta del metodo di commisurazione.

  • art. 69 cod. pen.

    Riferimento alle circostanze personali (es. recidiva) usate nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel bilanciamento delle aggravanti/attenuanti.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul motivo di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto violazione di norme di diritto e vizio di motivazione ai sensi di tali lettere.

  • art. 1, comma 6, lett. a) L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata per determinare la cornice edittale vigente ratione temporis (massimo e minimo della pena) prima delle modifiche successive (es. Legge n. 36/2019).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri generali di determinazione della pena (articolazione delle circostanze, equità, adeguatezza); la Corte territoriale ha fatto espresso richiamo a tali criteri nella motivazione.

  • Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha ritenuto sussistenti elementi per disporre tale condanna.

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 5, Halilovic e Birra)

    Principio secondo cui la determinazione della pena per il delitto tentato può avvenire sia con il metodo "diretto/sintetico" sia con il metodo "bifasico"; è comunque obbligatorio che il giudice motivi la scelta e rispetti la riduzione prevista per il tentativo.

Massime di principio

  • La determinazione della pena per il reato tentato può essere effettuata secondo due metodi: il metodo sintetico (commisurazione diretta entro la cornice del tentativo) o il metodo bifasico (fissazione della pena per il reato consumato e successiva diminuzione per il tentativo); entrambi sono ammissibili purché il giudice motivi compiutamente la scelta.
  • Il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nella commisurazione della pena entro il minimo e il massimo edittale: le scelte intermedie, e ancor più quelle prossime al minimo, sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
  • Nella motivazione della pena il giudice deve indicare la cornice edittale utilizzata, i criteri di scelta (gravità del fatto, modalità della condotta, recidiva, attenuanti) e come questi criteri hanno inciso sul risultato numerico.
  • In assenza di querela (nei reati che la richiedono), il giudice d'appello può dichiarare la non procedibilità per quei capi di imputazione; ciò comporta l'estinzione del procedimento per quei fatti.
  • Un ricorso per cassazione che risulti inammissibile può comportare la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del gravame o di elementi che giustifichino la sanzione, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
  • Le modifiche legislative che incidono sui minimi e massimi edittali (es. interventi normativi successivi) devono essere riferite ratione temporis: il giudice deve applicare la disciplina vigente al momento del fatto o, se più favorevole, quella intervenuta successivamente.

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