Cassazione Penale, Sentenza n. 7340/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione limitata al capo 2) (resistenza a pubblico ufficiale, fatto 21/01/2016). Il difensore ha dedotto la sopravvenuta prescrizione del reato in data 21/07/2023 e contestato che il differimento d'ufficio dell'udienza del 29/06/2020 al 15/02/2021 per oltre sette mesi producessero l'effetto sospensivo della prescrizione ex art. 159 c.p.; la Corte territoriale aveva invece ritenuto che la sospensione operasse in ragione del rinvio d'ufficio adottato ai sensi del provvedimento organizzativo ex art. 83 d.l. n.18/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo 2), perché il reato è estinto per prescrizione in data 21/07/2023. È stata eliminata la pena di mesi 1 di reclusione ed euro 50 di multa relativa al capo 2) e rideterminata la pena residua in relazione al capo 1) in mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, in continuazione con la sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Venezia n. 1142/2018.
Norme richiamate
art. 159 cod. pen.
La difesa ha invocato l'art. 159 c.p. per sostenere che il differimento d'ufficio non comportava sospensione della prescrizione per il periodo contestato; la Corte di Cassazione ha condiviso che il rinvio organizzativo non poteva produrre l'effetto sospensivo nella misura ritenuta dalla Corte territoriale.
art. 83 d.l. n.18/2020 conv. L.27/2020, commi 6-9
comma 9: "il corso della prescrizione rimanesse sospeso in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020"
Il provvedimento organizzativo autorizzava il rinvio delle udienze per l'emergenza Covid-19, ma il comma 9 limitava la sospensione della prescrizione al 30/06/2020; ciò non giustificava la sospensione per l'intero periodo di differimento utilizzato dalla Corte territoriale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 83 per violazione del principio di legalità della pena (art. 25 Cost.), impedendo di fare valere quella disposizione per estendere la sospensione della prescrizione.
art. 25 Cost.
Riferimento al principio di legalità della pena: la Consulta ha ritenuto che la norma oggetto di scrutinio derogava al principio di legalità, con la conseguente declaratoria di incostituzionalità.
Massime di principio
- Un differimento d'ufficio disposto per motivi organizzativi (es. provvedimenti anti-Covid) non produce automaticamente un effetto sospensivo della prescrizione oltre i limiti espressamente previsti dalla legge.
- Se la norma che avrebbe sospeso la prescrizione è stata dichiarata incostituzionale (es. Corte Cost. n.140/2021), non può essere invocata per prolungare i termini di prescrizione; occorre calcolare la prescrizione alla luce della dichiarazione di illegittimità.
- Il giudice di merito deve motivare con riferimento ai dati storici e giuridici ogni affermazione sul decorso o sulla sospensione della prescrizione; motivazioni apodittiche possono essere censurate in Cassazione.
- Quando la prescrizione è già intervenuta prima della pronuncia di appello, la Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente al capo estinto e rideterminare la pena residua per gli altri capi ove possibile.
- In casi analoghi l'avvocato deve documentare e computare con precisione i termini di prescrizione tenendo conto di: provvedimenti legislativi temporanei, eventuali sospensioni espressamente previste e pronunce costituzionali che ne abbiano dichiarato l'illegittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7260/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7261/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7262/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7263/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7264/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7265/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →