Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5431/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione, sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, presentata in data 1 Ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202602077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 1° ottobre 2025 di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con scadenza il 20 settembre 2025, aveva presentato il 1° ottobre 2025 domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato. Lamentava che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta non avesse concluso il procedimento, nonostante fossero trascorsi oltre quattro mesi, e chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere con atto espresso entro un termine. Sosteneva che l’amministrazione fosse tenuta a concludere il procedimento entro un termine ragionevole e comunque non superiore a 180 giorni.

La decisione

Nelle more del giudizio l’amministrazione ha definito favorevolmente l’istanza di conversione. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito la dedotta illegittimità del silenzio. Ha ammesso definitivamente la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già valutato positivamente dalla competente commissione, e ha liquidato al difensore 800 euro, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, a carico dello Stato. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità degli interessi coinvolti e la sostanziale non opposizione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 82 d.P.R. 115/2002 e D.M. 147/2022

    Ai sensi degli artt. 82 del D.P.R. n. 115/2002 e del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e della complessità della causa, il compenso per il difensore viene liquidato in euro ottocento, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

    La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è determinata in considerazione della natura e della complessità della causa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.