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Ordinanza

Ordinanza n. 2919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto che non sussistessero rischi per la permanenza dell'appellante in Italia e che il mancato godimento dei diritti civili e politici connessi allo status di cittadino non presentasse caratteri di gravità e irreparabilità tali da giustificare la sospensione cautelare della sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. V bis, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. V bis, n. 7601/2026, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza di reiezione. Dall'ordinanza emerge che la controversia riguarda la permanenza in Italia dell'appellante e il mancato godimento dei diritti civili e politici connessi allo status di cittadino. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., concentrandosi sulla sussistenza del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza di primo grado presuppone la sussistenza di un periculum in mora concreto, caratterizzato da gravità e irreparabilità del pregiudizio.
  • Non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare il mancato godimento dei diritti civili e politici connessi allo status di cittadino, quando non risultino rischi per la permanenza dell'interessato nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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