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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 126/2023 emessa e pubblicata il 16.05.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 17.05.2023, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione della sentenza n. 126/2023 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 126/2023 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha comunque condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, poiché l'esecuzione è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'intervenuta esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'esecuzione del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato, poiché la sopravvenienza è riconducibile alla necessità di instaurare il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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