Cassazione Civile, Sentenza n. 8345/2020 del 29/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
Una società aveva acquisito da un’altra società il ramo d’azienda «lavori» e, nel contesto dell’operazione, il credito d’imposta IRPEG di euro 8.466.710,74 risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1993. Il 17 giugno 2002 presentò all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso; rimasto silente l’Ufficio, la società impugnò il silenzio-rifiuto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accolse il ricorso. L’Agenzia appellò e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 31 dicembre 2010, accolse l’appello, dichiarando il ricorso introduttivo inammissibile e improcedibile perché tardivo. La contribuente propose nove motivi di ricorso per cassazione. Con il primo denunciò, ai sensi degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c., che la CTR aveva rilevato d’ufficio e per la prima volta in appello la prescrizione del credito, mai eccepita dall’Amministrazione, utilizzandola come presupposto per dichiarare tardiva l’impugnazione del silenzio-rifiuto. Il secondo, il terzo e il quarto motivo censuravano, sotto profili di violazione di legge e vizio motivazionale, la decisione sul dies a quo del termine per impugnare il silenzio-rifiuto. Il quinto e il sesto riguardavano la ritenuta impossibilità di ricostruire analiticamente il credito; il settimo, l’ottavo e il nono contestavano la valutazione di invalidità della cessione del credito d’imposta e della relativa notifica.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: nel caso di impugnazione del silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso, una volta decorso il termine dilatorio di novanta giorni, il ricorso può essere proposto fino alla prescrizione del diritto alla restituzione. Per ritenere tardivo il ricorso occorreva quindi accertare la prescrizione del credito sostanziale; tale prescrizione, tuttavia, non poteva essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c. e non risultava eccepita dall’Agenzia. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro statuizioni sul merito rese dalla CTR ad abundantiam, dopo avere già definito la controversia in rito, e quindi prive di efficacia decisoria autonoma. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia per l’esame delle questioni rimaste assorbite o inutiliter decise e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2938 c.c.
Tuttavia, come eccepito dalla contribuente ricorrente, ai sensi dell’art. 2938 c.c., il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.
La prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice se la parte interessata non l’ha eccepita; non può quindi essere impiegata d’ufficio come presupposto per dichiarare tardiva l’impugnazione del silenzio-rifiuto.
art. 112 c.p.c.
Ha quindi errato il giudice a quo nella parte in cui, violando l’art. 2938 c.c. e l’art. 112 c.p.c., ha, in via necessariamente implicita, rilevato, d’ufficio e per la prima volta in appello, la prescrizione del credito d’imposta controverso, quale presupposto, sostanziale, della dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente.
La decisione viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, in assenza di eccezione della parte interessata, rileva d’ufficio la prescrizione quale presupposto della pronuncia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1
Non vi era quindi spazio alcuno per l’applicazione del termine decadenziale legale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, che fa decorrere il termine per proporre ricorso dalla data di notificazione dell’atto, necessariamente espresso, impugnato, che nel caso di specie pacificamente non sussisteva.
Il termine decadenziale del comma 1, decorrente dalla notificazione dell’atto impugnato, non si applica all’impugnazione di un rifiuto tacito, in mancanza di un atto espresso notificato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
La fattispecie, piuttosto, si prestava all’applicazione dello stesso art. 21, comma 2, che, in materia di ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso, determina un termine dilatorio ( (…) dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta (…) “) ed uno decadenziale (” (…) e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.”), coincidente con il termine di prescrizione del credito d’imposta.
Per impugnare il silenzio sull’istanza di rimborso occorre attendere il decorso di novanta giorni dalla domanda; dopo tale momento il ricorso è proponibile fino alla prescrizione del diritto alla restituzione. La regola è applicabile anche ai rimborsi di imposte dirette, compresa l’IRPEG.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 2938 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice a quo affermato che il ricorso di primo grado della contribuente era “inammissibile ed improcedibile” in quanto tardivo, rilevando d’ufficio la pretesa prescrizione del credito avente ad oggetto il rimborso de quo, mai eccepita dall’Amministrazione.
La norma individua il vizio processuale denunciabile in cassazione per violazione delle regole processuali; nel caso deciso, la censura riguardava la rilevazione d’ufficio della prescrizione e la conseguente declaratoria di tardività.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il ricorso contro il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso è proponibile dopo il decorso di novanta giorni dalla domanda e fino a quando non sia prescritto il diritto alla restituzione; tale disciplina si applica anche alle imposte dirette.
- Quando la tempestività dell’impugnazione del silenzio-rifiuto dipende dalla persistenza del diritto sostanziale al rimborso, la dichiarazione di tardività presuppone l’accertamento della prescrizione del credito; il giudice non può compiere tale accertamento d’ufficio se la prescrizione non è stata eccepita.
- Il termine decadenziale previsto per l’impugnazione di un atto notificato non decorre in relazione al silenzio-rifiuto, in assenza di un provvedimento espresso notificato; per il silenzio sull’istanza di rimborso opera la disciplina specifica del termine di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Le statuizioni sul merito rese ad abundantiam dopo una pronuncia processuale che definisce la controversia non costituiscono un’autonoma ratio decidendi con efficacia sul dispositivo e non sorreggono un interesse all’impugnazione dei relativi capi.
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