Cassazione Civile, Ordinanza n. 04703/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
La controversia tra una azienda sanitaria locale e un medico convenzionato riguardava la domanda del professionista di ottenere l'integrale applicazione dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale e dell'accordo integrativo regionale, senza le decurtazioni unilaterali operate dall'ente sanitario sui compensi. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la modifica unilaterale del solo corrispettivo, pur a fronte di esigenze di contenimento della spesa sanitaria e di una delibera regionale che fissava tetti di spesa e linee guida, poiché la riduzione avrebbe dovuto avvenire mediante riapertura dei tavoli di concertazione. In Cassazione l'azienda sanitaria proponeva ricorso con sette motivi, cui il medico resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale; tuttavia, nelle more del giudizio, entrambe le impugnazioni venivano rinunciate con accettazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con relativa accettazione, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. In via preliminare ha anche rilevato che la Regione Abruzzo, non avendo depositato un controricorso rituale, doveva considerarsi intimata e che la memoria depositata solo per partecipare alla discussione orale era inammissibile nel rito camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c. Ma la decisione conclusiva è stata l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
Nel procedimento camerale, la parte che non si sia costituita con controricorso rituale non può compiere ulteriori attività processuali nel termine intercorrente fino all'adunanza camerale; la memoria depositata solo per partecipare alla discussione è inammissibile.
artt. 370 e 366 c.p.c.
Il controricorso deve rispettare i requisiti essenziali di forma e contenuto previsti dalla disciplina processuale; in mancanza, l'atto non vale come costituzione rituale.
artt. 390 e 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, unitamente alla loro accettazione, determina l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel rito camerale di cassazione, la parte contro cui è diretto il ricorso che non abbia depositato un controricorso rituale non può svolgere ulteriori attività processuali mediante memoria o produzione documentale nel periodo successivo alla scadenza del termine per il controricorso.
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del processo e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
- La mera sopravvenienza di una delibera o di esigenze di contenimento della spesa non consente, di per sé, di derogare alla disciplina degli accordi collettivi se la controversia viene definita in via processuale per rinuncia accettata.
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