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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04703/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia tra una azienda sanitaria locale e un medico convenzionato riguardava la domanda del professionista di ottenere l'integrale applicazione dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale e dell'accordo integrativo regionale, senza le decurtazioni unilaterali operate dall'ente sanitario sui compensi. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la modifica unilaterale del solo corrispettivo, pur a fronte di esigenze di contenimento della spesa sanitaria e di una delibera regionale che fissava tetti di spesa e linee guida, poiché la riduzione avrebbe dovuto avvenire mediante riapertura dei tavoli di concertazione. In Cassazione l'azienda sanitaria proponeva ricorso con sette motivi, cui il medico resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale; tuttavia, nelle more del giudizio, entrambe le impugnazioni venivano rinunciate con accettazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con relativa accettazione, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. In via preliminare ha anche rilevato che la Regione Abruzzo, non avendo depositato un controricorso rituale, doveva considerarsi intimata e che la memoria depositata solo per partecipare alla discussione orale era inammissibile nel rito camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c. Ma la decisione conclusiva è stata l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Nel procedimento camerale, la parte che non si sia costituita con controricorso rituale non può compiere ulteriori attività processuali nel termine intercorrente fino all'adunanza camerale; la memoria depositata solo per partecipare alla discussione è inammissibile.

  • artt. 370 e 366 c.p.c.

    Il controricorso deve rispettare i requisiti essenziali di forma e contenuto previsti dalla disciplina processuale; in mancanza, l'atto non vale come costituzione rituale.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso e al ricorso incidentale, unitamente alla loro accettazione, determina l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • Nel rito camerale di cassazione, la parte contro cui è diretto il ricorso che non abbia depositato un controricorso rituale non può svolgere ulteriori attività processuali mediante memoria o produzione documentale nel periodo successivo alla scadenza del termine per il controricorso.
  • La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del processo e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
  • La mera sopravvenienza di una delibera o di esigenze di contenimento della spesa non consente, di per sé, di derogare alla disciplina degli accordi collettivi se la controversia viene definita in via processuale per rinuncia accettata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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