Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10587/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202603269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 28 ottobre 2025, relativa al riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto abilitante per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha chiesto altresì la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso si fonda sulla scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento: l'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 prevede che il provvedimento di riconoscimento sia adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento, poiché il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato determinato tenendo conto dell'elevato numero di richieste analoghe. Il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificando la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Nella valutazione dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l'equipollenza del titolo e, ove necessario, adottare misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza dei 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell'azione contro il silenzio, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di disporre le misure necessarie in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero, una volta presentata la documentazione completa, costituisce il parametro per accertare il silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri dell'Unione europea e recepisce la direttiva 2005/36/CE.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 attuando la direttiva 2013/55/UE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, il ricorso a misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento dell'equipollenza della formazione professionale.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Individua la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando la documentazione necessaria è completa, il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea deve essere concluso entro il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007; il superamento di tale termine integra silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio sull'istanza di riconoscimento di un titolo professionale estero, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine congruo e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • L'Amministrazione competente a valutare un titolo formativo conseguito in un altro Stato membro deve esaminare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale tra i titoli.
  • La valutazione del riconoscimento deve verificare se le conoscenze derivanti dal titolo estero e le qualifiche o esperienze professionali maturate nello Stato di origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per l'accesso all'attività professionale.
  • Qualora sussistano differenze formative rilevanti, l'Amministrazione deve valutare l'equipollenza sostanziale del titolo e, ove necessario, adottare misure compensative opportune e proporzionate, anziché negare automaticamente il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.