Sentenza n. 1607/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto delle MCTC -OMISSIS- n. -OMISSIS- emesso in data 17.11.2025, notificato al ricorrente in data 26.11.2025, con il quale la MCTC di -OMISSIS- disponeva la revoca della patente di guida del ricorrente; di ogni altro atto consequenziale, presupposto, inerente od altrimenti connesso, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Motorizzazione civile di revoca della patente di guida adottato a seguito del giudizio di temporanea inidoneità alla guida per positività a sostanza stupefacente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca della patente, deducendo, con il primo motivo, eccesso di potere e carenza istruttoria, nonché violazione dell'art. 4 Cost., sostenendo che la revoca gli avrebbe impedito di raggiungere in automobile il luogo di lavoro, non servito adeguatamente dai mezzi pubblici. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione, eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e perplessa, sostenendo che il provvedimento non avrebbe esplicitato le ragioni della revoca ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. a), d.lgs. 285/1992, a fronte di un giudizio della Commissione Medica Locale recante una temporanea, e non definitiva, inidoneità alla guida. Dagli atti risultava che il Prefetto aveva sospeso la patente per 180 giorni dopo che il conducente era stato sorpreso alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in occasione di un incidente stradale, contestandogli la violazione aggravata dell'art. 187 d.lgs. 285/1992. Il Prefetto aveva inoltre ordinato di sottoporsi entro sessanta giorni alla visita presso la Commissione Medica Locale. Il ricorrente si era sottoposto alla visita soltanto il 6 novembre 2025, dopo quasi cinque mesi, ed era stato giudicato temporaneamente non idoneo per positività a sostanza stupefacente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'art. 119, commi 4 e 5, del codice della strada, dell'Allegato III al d.lgs. 59/2011, dell'art. 187, comma 6, terzo periodo, del codice della strada, come modificato dalla l. 177/2024, e dell'art. 380 del regolamento di esecuzione del codice della strada, la Motorizzazione fosse tenuta ad adottare la revoca una volta ricevuto il giudizio della Commissione Medica Locale attestante l'inidoneità del conducente per positività a sostanza stupefacente. Il potere è stato qualificato come vincolato, senza margini di discrezionalità e senza rilevanza della temporaneità o definitività dell'inidoneità. L'esigenza prevalente di sicurezza della circolazione stradale escludeva che il diritto al lavoro o le difficoltà di raggiungimento del luogo di lavoro potessero impedire la revoca. Il certificato di esami di laboratorio del gennaio 2026 non incideva sulla legittimità del provvedimento impugnato, potendo eventualmente essere utilizzato nell'ambito della procedura prevista dall'art. 130, comma 2, del codice della strada per dimostrare la cessazione delle cause della revoca; inoltre, una relazione medico-legale del febbraio 2026 prescriveva ancora una successiva visita presso la Commissione Medica Locale. Il motivo relativo alla motivazione è stato respinto perché, trattandosi di atto vincolato, era sufficiente la motivazione per relationem mediante il richiamo al giudizio medico della Commissione, indicato nel provvedimento. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 119 d.lgs. 285/1992
Non può ottenere la patente di guida [...] chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore
L'accertamento dei requisiti psicofisici compete alle Commissioni Mediche Locali, i cui giudizi di temporanea o permanente inidoneità sono comunicati alla Motorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca.
art. 130, comma 1, lett. a), d.lgs. 285/1992
La revoca della patente è il provvedimento da adottare, ai sensi del quadro normativo richiamato, quando l'esito della visita medica evidenzi l'inidoneità alla guida per positività a sostanza stupefacente.
art. 130, comma 2, d.lgs. 285/1992
La documentazione attestante la cessazione delle cause della revoca può essere eventualmente spesa nell'ambito della procedura successiva prevista dalla norma, ma non incide retroattivamente sulla legittimità della revoca già adottata.
art. 187, commi 1, 1-bis e 6, terzo periodo, d.lgs. 285/1992
In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130
La disposizione, applicabile ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della l. 177/2024, impone la revoca quando l'accertamento medico attesti l'inidoneità del conducente in relazione alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.
art. 380 d.P.R. 495/1992
Il Prefetto [...] fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni [...] In caso di esito negativo il prefetto ne dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. [...] affinché [...] procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice
L'esito negativo della visita medica costituisce il presupposto per la comunicazione alla Motorizzazione e per l'adozione della revoca.
Allegato III d.lgs. 59/2011, paragrafo F.1
La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta
L'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con il requisito psicofisico necessario per il rilascio o il rinnovo della patente.
art. 3 l. 241/1990
Per un provvedimento vincolato di revoca della patente è sufficiente una motivazione per relationem che richiami gli estremi e il contenuto del giudizio medico della Commissione competente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando la Commissione Medica Locale accerta l'inidoneità alla guida per positività a sostanze stupefacenti, la Motorizzazione deve disporre la revoca della patente ai sensi dell'art. 130 del codice della strada; il potere è vincolato e non lascia margini di valutazione discrezionale.
- Ai fini della revoca conseguente all'accertamento di positività a sostanze stupefacenti, è irrilevante che l'inidoneità medica sia qualificata come temporanea o permanente, purché l'accertamento sanitario attesti l'inidoneità del conducente alla guida.
- La revoca della patente imposta dalla disciplina sulla sicurezza della circolazione non può essere esclusa o neutralizzata invocando le esigenze lavorative del conducente o l'assenza di collegamenti alternativi con il luogo di lavoro.
- Poiché la revoca della patente conseguente all'accertamento medico di inidoneità è un atto vincolato, la motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo al giudizio della Commissione Medica Locale, senza necessità di una distinta esposizione di ulteriori valutazioni amministrative.
- Documentazione sanitaria successiva all'adozione della revoca, attestante eventualmente la cessazione delle cause di inidoneità, non travolge retroattivamente il provvedimento, ma può essere fatta valere nell'apposita procedura successiva prevista dall'art. 130, comma 2, del codice della strada.
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