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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-192/22

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 11 September 2024. — Polynt SpA v European Chemicals Agency. — REACH – Compliance check of registrations – Substance 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid with nonan-1-ol – Failure to respond to the compliance check decision – Article 50 of Regulation (EC) No 1907/2006 – Proportionality. — Case T-192/22

Giurisprudenza europea62022TJ0192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha rigettato il ricorso di Polynt contro la lettera ECHA con cui l’Agenzia chiedeva alle autorità italiane di far eseguire una precedente decisione di compliance REACH. La Corte ha ritenuto che la cessazione della produzione della sostanza, comunicata dopo la decisione iniziale, non esonera dalla trasmissione degli studi già richiesti. Sono stati respinti anche i motivi relativi alla forza maggiore, agli articoli 5 e 6 REACH e alla proporzionalità.

Impugnazione di una lettera ECHA che sollecita l’esecuzione di una decisione di compliance REACH: la cessazione della fabbricazione della sostanza, successiva alla decisione iniziale, non esonera dagli obblighi informativi già imposti.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006, la cessazione della fabbricazione di una sostanza, comunicata dopo l’adozione di una decisione di verifica di conformità, faccia venire meno l’obbligo del dichiarante di fornire le informazioni e gli studi già richiesti; se tale situazione possa essere qualificata come forza maggiore; se la misura adottata da ECHA sia incompatibile con gli articoli 5 e 6 del regolamento REACH e con il principio di proporzionalità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha confermato che la cessazione della fabbricazione di una sostanza, quando intervenga dopo l’adozione di una decisione di compliance REACH, non estingue gli obblighi informativi già imposti al dichiarante: l’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006 riguarda solo l’ipotesi in cui, dopo la cessazione, non possa più essere richiesta per la prima volta ulteriore informazione, ma non priva di efficacia una decisione di conformità già adottata. Il Tribunale ha inoltre escluso che la situazione dedotta integrasse una forza maggiore o rendesse sproporzionata la richiesta di eseguire gli studi ordinati, ritenendo infondati anche i motivi fondati sugli articoli 5 e 6 REACH.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 42 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Impugnazione di una lettera ECHA in materia REACH e compliance check

Il Tribunale dell’Unione europea, sezione decima, è stato investito di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Polynt SpA contro una lettera del 4 febbraio 2022 inviata da ECHA alle autorità italiane. Con tale atto, l’Agenzia chiedeva l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione di una precedente decisione di controllo di conformità relativa al dossier di registrazione di una sostanza chimica ai sensi del regolamento REACH.

Fatti e svolgimento della procedura

Polynt aveva registrato nel 2014 la sostanza 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid with nonan-1-ol. Dopo un primo accertamento formale di completezza, ECHA aveva avviato un compliance check e, con decisione del 18 dicembre 2017, aveva ritenuto il dossier non conforme, imponendo la presentazione di un test di tossicità subcronica a 90 giorni e di altri quattro studi entro termini determinati.

In seguito, la società aveva comunicato la cessazione della produzione della sostanza, sostenendo che ciò derivasse da forza maggiore, ossia dall’interruzione della fornitura di uno dei componenti da parte di un fornitore colpito da un incendio. ECHA aveva però ritenuto che tale cessazione non incidesse sugli obblighi già fissati dalla decisione di compliance. Dopo un ulteriore passaggio procedurale e il rigetto di un ricorso dinanzi alla Board of Appeal, ECHA aveva poi inviato la lettera impugnata alle autorità italiane, sollecitando interventi esecutivi.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorso era articolato in quattro motivi:

  • violazione del principio di forza maggiore;
  • violazione dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento REACH;
  • violazione degli articoli 5 e 6 del regolamento REACH;
  • violazione del principio di proporzionalità.

La questione centrale era se la notifica della cessazione di fabbricazione, avvenuta dopo la decisione di compliance, potesse paralizzare o neutralizzare gli obblighi informativi già imposti a un dichiarante che aveva cessato di produrre la sostanza.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
  • il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare gli articoli 41, 42 e 50;
  • gli articoli 5 e 6 del regolamento REACH, relativi al sistema di registrazione e al principio "one substance, one registration";
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in tema di spese.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 50, paragrafo 2, REACH

Sul secondo motivo, il Tribunale ha richiamato espressamente il ragionamento svolto nella parallela causa Polynt v ECHA (T‑29/22). Ha affermato che l’articolo 50 del regolamento REACH non disciplina la procedura di cui all’articolo 42, ma opera in un arco temporale limitato alla fase compresa tra l’avvio della procedura, il progetto di decisione e l’adozione della decisione che chiude il procedimento.

In tale cornice, l’espressione "no further information" deve essere intesa come riferita a informazioni che potrebbero essere richieste per la prima volta dopo la cessazione della fabbricazione o dell’importazione, non già a informazioni che erano state validamente richieste con una decisione di compliance adottata prima di tale cessazione e che il dichiarante non aveva ancora fornito. La Corte ha quindi ritenuto legittimo che gli obblighi informativi già imposti restassero in vigore.

Forza maggiore e articoli 5 e 6 REACH

Quanto al primo e al terzo motivo, il Tribunale ha osservato che le argomentazioni della ricorrente coincidevano sostanzialmente con quelle già respinte nella causa Polynt v ECHA (T‑29/22). In quella sede era stato già stabilito che non vi era prova sufficiente dell’impossibilità di eseguire il test di tossicità richiesto per la mancata disponibilità di un campione adeguato del materiale da testare, né prova dell’operatività della forza maggiore nel caso concreto.

Il Tribunale ha quindi ribadito che la situazione dedotta dalla ricorrente non dimostrava un’impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi informativi e non poteva incidere sull’applicazione degli articoli 5 e 6 REACH. Le contestazioni secondo cui la sostanza non sarebbe più esistita, oppure la sostituzione del componente avrebbe determinato una sostanza nuova, sono state ritenute non decisive ai fini dell’eliminazione degli obblighi derivanti dalla decisione di compliance.

Proporzionalità

Sul quarto motivo, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la lettera impugnata sarebbe sproporzionata perché imporrebbe studi su una sostanza non più fabbricata, esporrebbe la società a un rischio permanente di misure esecutive nazionali e costringerebbe a testare una sostanza diversa da quella originariamente registrata.

Il Tribunale ha ricordato che la ricorrente non aveva provato che l’unica informazione che avrebbe potuto fornire riguardasse una sostanza diversa da quella registrata, né che la sostanza prodotta dall’altro dichiarante fosse effettivamente differente. Inoltre, l’argomento circa la perdita di rilevanza delle informazioni richieste e l’impossibilità di fabbricare la sostanza è stato ritenuto sostanzialmente sovrapponibile alle censure già respinte sui primi tre motivi. Ne consegue che non è stata dimostrata alcuna violazione del principio di proporzionalità.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha condannato Polynt SpA alla rifusione delle spese, conformemente alla domanda di ECHA.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nel sistema REACH, la cessazione della fabbricazione di una sostanza non fa venir meno gli obblighi informativi già cristallizzati da una decisione di compliance adottata prima della cessazione; l’articolo 50, paragrafo 2, tutela solo l’impossibilità di chiedere ex novo ulteriori informazioni dopo la cessazione, non la liberazione da obblighi pendenti. La sentenza rafforza quindi l’idea che la cessazione della produzione non possa essere utilizzata per eludere un controllo di conformità già avviato e concluso con una decisione valida.

Come è indicizzato

Materiereachregistrazione delle sostanze chimichecontrollo di conformità dei dossierprincipio di proporzionalitàforza maggiore

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