Ordinanza n. 2781/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS- del 19 agosto 2020, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dal ricorrente in data 11 novembre 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 19 agosto 2020 con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2014. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di ricorso. Ai fini della decisione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire gli esiti processuali relativi a due notizie di reato a carico del ricorrente, inclusa la proposta di archiviazione del pubblico ministero e il conseguente provvedimento del G.I.P. Una delle notizie di reato riguardava una denuncia del 13 novembre 2009 per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità, che sarebbe stata archiviata dal Tribunale di Brescia il 22 settembre 2015. È stato inoltre richiesto il provvedimento della Questura di Gorizia del 17 luglio 2019, asseritamente recante l'annullamento del provvedimento di espulsione a carico del ricorrente, circostanza potenzialmente rilevante rispetto alla contestata inosservanza della disciplina sul soggiorno risultante da una segnalazione del 27 aprile 2000.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un incombente istruttorio, onerando entrambe le parti di acquisire e depositare entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza: (i) gli esiti processuali delle due notizie di reato, comprendenti la proposta di archiviazione del pubblico ministero e il provvedimento del G.I.P.; (ii) il provvedimento della Questura di Gorizia del 17 luglio 2019 relativo all'annullamento dell'espulsione. L'acquisizione è stata ritenuta necessaria per chiarire elementi potenzialmente incidenti sulla valutazione del diniego di cittadinanza. L'udienza pubblica di discussione del merito è stata fissata al 24 giugno 2026. Le spese non sono state regolate, non essendo stata definita la controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale fondamento degli incombenti istruttori; il testo non specifica l'applicazione di singoli profili ulteriori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione su un diniego di concessione della cittadinanza dipende dalla verifica di notizie di reato e di precedenti provvedimenti di espulsione o di soggiorno, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione degli atti processuali e amministrativi necessari a ricostruire l'effettiva situazione del richiedente prima di decidere il merito.
- L'incombente istruttorio può essere posto a carico di entrambe le parti, con fissazione di un termine per l'acquisizione e il deposito della documentazione, quando gli elementi da chiarire sono rilevanti per la decisione e non risultano sufficientemente documentati.
Come è indicizzato
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