Cassazione Penale, Sentenza n. 8315/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Agrigento del 13/11/2024, con cui, a seguito di richiesta ex art. 444 c.p.p., all'imputato è stata applicata la pena di 4 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e trasporto ai fini di cessione di 531 g di cocaina). Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche; l'atto di impugnazione è stato qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione e ha posto a pena d'inammissibilità l'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 e 613 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la conversione dell'originario appello in ricorso per cassazione non possa sanare il difetto di legittimazione personale; la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito (condanna a 4 anni e 12.000 euro di multa) rimane quindi impregiudicata.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato (costituisce la premessa alla contestazione dei più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso).
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce chi trasporta o detiene sostanze stupefacenti al fine di cessione; applicata per il fatto di detenere/trasportare 531 g di cocaina senza autorizzazione.
art. 17 d.P.R. n. 309/1990
art. 17 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato per evidenziare l'assenza di autorizzazione alla detenzione/trasporto (presupposto dell'illecito penale contestato).
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il giudice ha applicato la pena ai sensi di questa disposizione.
art. 448, comma 2 c.p.p.
art. 448, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la non appellabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 444, circostanza che ha fatto sorgere il ricorso per cassazione come rimedio ordinario.
art. 568, comma 5 c.p.p.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la qualificazione dell'atto di impugnazione; il giudice ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione quando la sentenza non è appellabile.
artt. 571 e 613 c.p.p.
art. 571, comma 1, e art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Interpretate unitariamente per affermare che, dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione rende il ricorso inammissibile.
legge n. 103/2017
legge 4 agosto 2017, n. 103
Ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto l'obbligo della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale a pena d'inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità procedurali; norma applicata per procedere rapidamente alla pronuncia di inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata - Sez. U. n. 8914/2017 (Aiello)
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
Conferma l'interpretazione secondo cui la legge n. 103/2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; utile a sostenere l'inammissibilità.
Giurisprudenza richiamata - Sez. 6 n. 42385/2019 (Maslova)
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
Ribadisce che la conversione dell'atto d'impugnazione non può sanare vizi che incidono sulla legittimazione soggettiva; la conversione opera solo se sussistono i requisiti oggettivi e formali dell'atto risultante.
Massime di principio
- Dopo la legge n. 103/2017 il ricorrente non può proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
- La qualificazione/convertibilità di un atto d'impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.) non permette di sanare l'assenza di legittimazione soggettiva del ricorrente: se manca la firma del difensore abilitato, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. può essere pronunciata senza formalità quando sussiste un vizio formale manifesto quale la mancanza di sottoscrizione da parte dell'avvocato abilitato.
- Prima di proporre un'impugnazione in cassazione verificare sempre: a) se la sentenza è appellabile o se il rimedio è la cassazione; b) che il difensore sia iscritto nell'albo speciale per la Cassazione; c) i termini e i requisiti formali per evitare l'inammissibilità.
- Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità includono il rigetto del gravame senza esame della fondatezza e la condanna alle spese processuali e, se prevista, alla Cassa delle ammende; pertanto l'errore formale può rendere inefficace una difesa sul merito.
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