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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8315/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Agrigento del 13/11/2024, con cui, a seguito di richiesta ex art. 444 c.p.p., all'imputato è stata applicata la pena di 4 anni di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione e trasporto ai fini di cessione di 531 g di cocaina). Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena riconoscendo le circostanze attenuanti generiche; l'atto di impugnazione è stato qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione e ha posto a pena d'inammissibilità l'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 e 613 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la conversione dell'originario appello in ricorso per cassazione non possa sanare il difetto di legittimazione personale; la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito (condanna a 4 anni e 12.000 euro di multa) rimane quindi impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato (costituisce la premessa alla contestazione dei più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso).

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce chi trasporta o detiene sostanze stupefacenti al fine di cessione; applicata per il fatto di detenere/trasportare 531 g di cocaina senza autorizzazione.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per evidenziare l'assenza di autorizzazione alla detenzione/trasporto (presupposto dell'illecito penale contestato).

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il giudice ha applicato la pena ai sensi di questa disposizione.

  • art. 448, comma 2 c.p.p.

    art. 448, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare la non appellabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 444, circostanza che ha fatto sorgere il ricorso per cassazione come rimedio ordinario.

  • art. 568, comma 5 c.p.p.

    art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la qualificazione dell'atto di impugnazione; il giudice ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione quando la sentenza non è appellabile.

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    art. 571, comma 1, e art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretate unitariamente per affermare che, dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione rende il ricorso inammissibile.

  • legge n. 103/2017

    legge 4 agosto 2017, n. 103

    Ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto l'obbligo della sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale a pena d'inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità procedurali; norma applicata per procedere rapidamente alla pronuncia di inammissibilità.

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. U. n. 8914/2017 (Aiello)

    Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    Conferma l'interpretazione secondo cui la legge n. 103/2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; utile a sostenere l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza richiamata - Sez. 6 n. 42385/2019 (Maslova)

    Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova

    Ribadisce che la conversione dell'atto d'impugnazione non può sanare vizi che incidono sulla legittimazione soggettiva; la conversione opera solo se sussistono i requisiti oggettivi e formali dell'atto risultante.

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 103/2017 il ricorrente non può proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
  • La qualificazione/convertibilità di un atto d'impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.) non permette di sanare l'assenza di legittimazione soggettiva del ricorrente: se manca la firma del difensore abilitato, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. può essere pronunciata senza formalità quando sussiste un vizio formale manifesto quale la mancanza di sottoscrizione da parte dell'avvocato abilitato.
  • Prima di proporre un'impugnazione in cassazione verificare sempre: a) se la sentenza è appellabile o se il rimedio è la cassazione; b) che il difensore sia iscritto nell'albo speciale per la Cassazione; c) i termini e i requisiti formali per evitare l'inammissibilità.
  • Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità includono il rigetto del gravame senza esame della fondatezza e la condanna alle spese processuali e, se prevista, alla Cassa delle ammende; pertanto l'errore formale può rendere inefficace una difesa sul merito.

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