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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 207/2025, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 207/2025. Tale sentenza aveva accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, del beneficio di 500 euro annui previsto per la Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 1.500 euro, oltre interessi. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la ricorrente aveva successivamente diffidato l’Amministrazione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la prescrizione delle modalità esecutive e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo suscettibile di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento del comando giudiziale. Il TAR ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, per l’importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi e accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Le spese del giudizio, liquidate in 550 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente per gli anni scolastici oggetto del giudicato civile.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    titoli esecutivi e altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per dare attuazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione non ne esegua il comando.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    compenso per l’attività commissariale

    Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con separato decreto collegiale e posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l’Amministrazione destinataria non ne abbia dato attuazione.
  • L’azione di ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione è ammissibile, in relazione a una sentenza notificata in forma esecutiva, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adottare gli atti necessari e fissare un termine ultimativo per l’adempimento, determinando anche il contenuto dell’attività esecutiva quando ciò sia necessario per attuare il comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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