Sentenza del 07/07/2016 n. 3995 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - AGEVOLAZIONI FISCALI - Affiliazione alla F.I.G.C. - Insufficiente - Iscrizione al C.O.N.I. - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'associazione è stata respinta: la sola affiliazione alla F.I.G.C. non è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali. È stata confermata la necessità dell'iscrizione al CONI nel termine previsto, in quanto requisito autonomo e indispensabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione sosteneva che la mera affiliazione alla F.I.G.C. fosse sufficiente per ottenere i benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche. La controversia riguardava invece la necessità dell'iscrizione al Registro del CONI, che non consegue automaticamente all'affiliazione federale. L'iscrizione al CONI deve essere effettuata entro 90 giorni dall'affiliazione alla federazione sportiva o all'ente di promozione sportiva.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche
L'iscrizione al CONI deve essere effettuata entro 90 giorni dall'affiliazione alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva.
L'accesso ai benefici fiscali richiede non solo l'affiliazione a una federazione sportiva, ma anche l'iscrizione al Registro del CONI entro il termine previsto. L'affiliazione alla F.I.G.C. non determina automaticamente tale iscrizione.
Massime di principio
- Per ottenere agevolazioni fiscali, un'associazione sportiva dilettantistica deve verificare e documentare tutti i requisiti richiesti, senza presumere che l'affiliazione a una federazione comporti automaticamente l'iscrizione al CONI.
- Gli adempimenti formali e i relativi termini possono essere condizioni indispensabili per il riconoscimento dei benefici fiscali; il mancato rispetto del termine di 90 giorni può comportare la perdita delle agevolazioni.
- In caso di contestazione, l'associazione deve conservare la prova sia dell'affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva sia dell'iscrizione al CONI e della sua tempestività.
- La regolarità sostanziale dell'attività sportiva non sostituisce gli adempimenti formali specificamente richiesti dalla normativa fiscale.
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