Cassazione Penale, Ordinanza n. 07020/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha contestato la configurabilità del reato ex art. 337 c.p., sostenendo che la condotta posta in essere non avesse quel significato dimostrativo o quella valenza ostativa che i giudici di merito le avevano attribuito. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano già state esaminate e disattese nei gradi di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice oggetto della censura difensiva; la Corte ritiene che la configurabilità della resistenza sia stata correttamente affermata dai giudici di merito sulla base delle emergenze acquisite.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una mera riproposizione di censure già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito, in presenza di una motivazione corretta, coerente e logicamente immune da vizi manifesti.
- La configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere confermata quando il giudice di merito abbia valorizzato in modo non illogico le emergenze probatorie e abbia escluso che la condotta dell'imputato sia priva di significato ostativo o dimostrativo rilevante.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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