Sentenza del 21/10/2020 n. 22907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un avviso di liquidazione delle imposte relativo a un atto di acquisto immobiliare per il quale era stata concessa agevolazione "prima casa" limitatamente a due subalterni; l'Amministrazione aveva recuperato le imposte ordinarie contestando il carattere agevolabile/quantificazione della superficie e qualificazione come bene di lusso. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 12 L. n. 212/2000 per mancato rispetto del termine di 60 giorni per osservazioni post-verifica; (ii) errata valutazione del requisito di lusso basata sulla perizia dell'UTE e mancata nomina di CTU; (iii) carente/illogica motivazione del giudice di merito circa l'applicazione del DM 1072/1969 (art. 8 e art. 5) e sull'accertamento della superficie; ulteriori censure riguardanti l'art. 2699 c.c. e vizi di motivazione
La decisione
la Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non proposto in primo grado e non rilevabile d'ufficio; ha ritenuto infondati il secondo e terzo motivo, confermando che il giudice di merito ha legittimamente valorizzato le perizie (UTE e del geometra) e che la nomina della CTU rientra nella discrezionalità del giudice del merito. Le ulteriori censure non sono state esaminate per irrilevanza dopo il rigetto dei primi tre motivi. La ricorrente è condannata alle spese di lite (liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'ulteriore versamento, ai sensi del DPR n. 115/2002 art. 13 comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228/2012), del contributo unificato aggiuntivo pari a quello dovuto per il ricorso
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7
"Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"
la Corte ha ritenuto che la questione relativa al mancato rispetto del termine non fosse stata tempestivamente dedotta in primo grado e quindi fosse inammissibile in cassazione; inoltre la norma è riferita alle verifiche in locali ad uso economico, non a semplici abitazioni, circostanza non allegata dalla ricorrente
L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 1
"Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo"
utilizzata dalla Corte per sottolineare che il regime dell'art. 12 riguarda immobili ad uso produttivo/attività economica e quindi non automaticamente applicabile al caso di abitazione, non provato dalla ricorrente
Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969, articolo 8
la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato i requisiti (anche alla luce delle perizie) ai fini della qualificazione come bene di lusso; non è censurabile in cassazione la valutazione di merito fondata su perizie tecniche congruamente valutate
Decreto Ministeriale n. 1072 del 1969, articolo 5
la questione è stata dichiarata non più rilevante per la decisione in cassazione dopo il rigetto delle censure principali e pertanto non esaminata nel merito
art. 2699 c.c.
invocato dalla ricorrente (probabilmente in tema di gravità dell'onere della prova), ma non esaminato dalla Corte in ragione dell'irrilevanza determinata dal rigetto dei primi motivi
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (riformulato dal D.L. n. 83/2012 conv. L. n. 134/2012)
richiamato per sottolineare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: in cassazione non è ammissibile il mero sindacato sulla carenza/illogicità della motivazione del merito salvo i casi di mancanza assoluta, apparente o manifesta contraddittorietà o omesso esame di fatto storico decisivo
DPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
applicata per disporre l'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso interamente rigettato
Massime di principio
- Le eccezioni di violazione di termini procedimentali (es. art. 12 L. 212/2000 comma 7) devono essere tempestivamente dedotte in primo grado: non possono essere formulate per la prima volta in appello o in cassazione salvo che il vizio sia rilevabile d'ufficio per legge.
- Le norme sull'obbligo di cooperazione e sui termini per osservazioni riguardano, in molti passaggi, verifiche svolte in locali ad uso economico; per attivarle efficacemente occorre specifica allegazione del contesto di verifica (locale/stabilimento) e non può automaticamente valere per semplici abitazioni.
- Le perizie tecniche dell'Ufficio (UTE) possono costituire idonea base probatoria per il giudice di merito; se esistono perizie di parte favorevoli o contrarie, è il giudice di merito a valutare la loro congruenza e attendibilità, scelta che difficilmente è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La richiesta di CTU non è un diritto automatico delle parti: la nomina è strumento istruttorio discrezionale del giudice di merito e può essere rifiutata con motivazione implicita se il quadro probatorio appare già completo o sufficiente.
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è molto ristretto: si può ottenere annullamento per carenza assoluta, motivazione apparente, manifesta contraddittorietà o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa valutazione di merito.
- Per contestare la qualificazione dell'immobile (es. bene di lusso) è strategico produrre per tempo perizie tecniche proprie dettagliate e mettere in luce eventuali vizi delle perizie dell'ufficio già in primo grado; l'assenza di prova tecnica o la tardiva deduzione può precludere il successo.
- I rischi processuali includono la condanna alle spese e, in caso di cassazione integralmente rigettata dopo il 30/1/2013, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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