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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 786/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309/1990 con efficacia ex tunc. La revoca era motivata da ripetute violazioni delle regole della comunità terapeutica, atteggiamento disinteressato al trattamento, comportamento aggressivo verso gli addetti (diverbio del 7/2/2021) e positività alle analisi urinarie per cannabinoidi. Il ricorso lamentava difetto di motivazione e travisamento della prova: si è sostenuto che il mancato avvio del trattamento era dovuto al contagio da COVID e al periodo di isolamento fiduciario e che il diverbio era scaturito da un'aggressione subita, prove documentate con fotografie; si contestava altresì la retroattività della revoca, ritenuta non adeguatamente motivata e non valutante la condotta complessiva tenuta durante tutta la prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca con efficacia ex tunc, considerando adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che ha valutato la ripetuta violazione delle regole, l'esito positivo alle analisi per cannabinoidi e l'atteggiamento passivo/di disinteresse rilevato nella relazione della struttura. La Corte ha inoltre richiamato il potere discrezionale del Tribunale nella valutazione delle incompatibilità con la prosecuzione della misura e ha ritenuto corretta l'attenzione alla segnalazione del responsabile della struttura, non ritenendo sufficiente l'eccezione delle limitazioni dovute al contagio da COVID. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR n. 309 del 1990, art. 94, comma 4

    Consente la revoca dell'affidamento in prova terapeutico quando il giudice, nel suo apprezzamento di fatto, ritiene che le violazioni siano incompatibili con la prosecuzione della prova; la decisione è rimessa alla discrezionalità del Tribunale, purché motivata in modo logico e adeguato.

  • DPR n. 309 del 1990, art. 94, comma 6-ter

    Attribuisce al responsabile della struttura che svolge il programma terapeutico il compito di segnalare eventuali violazioni commesse dal soggetto, legittimando l'utilizzo della relazione della struttura quale elemento valutativo per la revoca.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 27711/2013; Sez.1, n.13376/2019)

    Richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui la revoca dell'affidamento è soggetta al giudizio discrezionale del Tribunale e richiede motivazione logica, adeguata e non viziata; il controllo di legittimità verifica la correttezza motivazionale ma non sostituisce il giudizio di merito.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al regime di responsabilità per le spese processuali in caso di ricorso inammissibile, come fondamento per non riconoscere esenzioni dalle spese nella presente fattispecie.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova terapeutico è soggetta a valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza: non basta una singola inosservanza formale, ma è necessario che le violazioni risultino concretamente incompatibili con la prosecuzione della misura.
  • Le relazioni e le segnalazioni del responsabile della struttura terapeutica hanno rilievo probatorio rilevante e possono legittimare la revoca, specie se documentano atteggiamenti ripetuti di non adesione o condotte problematiche (es. positività a sostanze stupefacenti, aggressività verso operatori).
  • La retroattività (efficacia ex tunc) della revoca è ammissibile quando le violazioni e la mancanza di adesione al programma emergono come preesistenti o strutturali; il Tribunale deve motivare adeguatamente questa scelta richiamando la gravità e la pluralità delle condotte.
  • Circostanze attenuanti, come l'isolamento per contagio da COVID, possono essere valutate dalla difesa ma non escludono automaticamente la revoca se dal complesso degli elementi emerge comunque una mancanza di reale adesione al trattamento.
  • In sede di impugnazione la Corte di Cassazione verifica la legittimità e la motivazione dell'ordinanza ma non tende a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati; i mezzi probatori nuovi o alternativi devono essere prodotti e documentati in modo puntuale per incidere sull'esito.
  • È possibile la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda per ricorsi inammissibili; quindi valutare la fondatezza procedurale dell'impugnazione prima di proporla.

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