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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41595/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione-concessione del 1988, affidata a un'ATI, avente a oggetto lavori pubblici relativi allo sfangamento di un lago e al potenziamento di sorgenti idriche. L'amministrazione, con decreto del 1998, dichiarò la risoluzione del rapporto. La società affidataria chiese in giudizio di dichiarare nullo, inefficace o comunque da disapplicare quel provvedimento, oppure in subordine di accertare la risoluzione per fatto e colpa del concedente e la responsabilità contrattuale o precontrattuale dell'amministrazione, con conseguente risarcimento dei danni. La Corte d'appello rigettò le domande ritenendo che il progetto originario non avesse mai ottenuto le necessarie approvazioni, che le opere richieste fossero state nel frattempo radicalmente modificate, che mancasse un atto suppletivo e che il quadro normativo avesse escluso la possibilità di una nuova concessione senza nuova gara. Nel ricorso per cassazione la società dedusse: 1) violazione degli artt. 1463, 1218 e 1256 c.c., della disciplina regionale e della direttiva richiamata, oltre a vizio processuale per mancata CTU, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato l'accordo sul nuovo progetto, già approvato in parte, e la nota dell'amministrazione che avrebbe mostrato disponibilità a un atto aggiuntivo; 2) violazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c., censurando il mancato riconoscimento della responsabilità precontrattuale per avere l'amministrazione ingenerato un affidamento nella stipula dell'atto aggiuntivo; 3) violazione dell'art. 1463 c.c., in relazione all'art. 1671 c.c. e all'art. 345 della legge sui lavori pubblici del 1865, nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che le somme richieste dovessero comprendere anche il mancato utile per i lavori non eseguiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché le censure miravano in sostanza a una diversa ricostruzione del merito, mentre la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione, intesa anche come impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte della controparte e venir meno dell'interesse comune alla realizzazione dell'opera. Ha inoltre confermato che non vi fosse responsabilità precontrattuale, poiché l'impresa, operatore qualificato nel settore, non poteva invocare un affidamento incolpevole rispetto a una disciplina regionale mutata e conoscibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha precisato che il recesso ad nutum ex art. 345 legge n. 2248/1865, all. F, presuppone una chiara manifestazione di volontà dell'amministrazione, non ravvisabile nel caso concreto, in cui l'ente aveva invece preso atto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta; inoltre, la nota amministrativa invocata non costituiva fatto decisivo, perché la questione era già stata risolta in base alla mancata esecuzione del rapporto originario e alla mancata conclusione di una convenzione integrativa per sopravvenuto mutamento normativo. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1463 c.c.

    l'impossibilità sopravvenuta può riguardare anche l'utilizzazione della prestazione da parte della controparte, quando sia venuto meno l'interesse alla realizzazione della causa concreta del contratto; in tal caso l'obbligazione si estingue.

  • art. 1218 c.c.

    invocato come parametro della responsabilità contrattuale; la Corte ha escluso un inadempimento imputabile all'amministrazione.

  • art. 1256 c.c.

    richiamato in relazione all'impossibilità sopravvenuta della prestazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrata l'impossibilità non imputabile.

  • art. 1337 c.c.

    la responsabilità precontrattuale richiede una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative con affidamento incolpevole della controparte.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale norma di comportamento; la Corte non ha ravvisato una sua violazione idonea a fondare responsabilità.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale dovere di buona fede nell'esecuzione; la Corte ha escluso che il comportamento dell'amministrazione integrasse responsabilità.

  • art. 1671 c.c.

    richiamato in relazione al recesso del committente e al correlato indennizzo, ma non ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata.

  • art. 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    prevede il recesso unilaterale dell'amministrazione in ogni tempo, con pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del decimo delle opere non eseguite; la Corte precisa che richiede una manifestazione univoca di volontà di recesso, non una mera presa d'atto della risoluzione per impossibilità.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    usato come parametro dei motivi per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    invocato per dedotto vizio del contraddittorio; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso che il fatto indicato fosse decisivo ai fini della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'impossibilità sopravvenuta che estingue l'obbligazione può consistere non solo nell'impossibilità materiale o giuridica dell'adempimento del debitore, ma anche nel venir meno della possibilità di utilizzare utilmente la prestazione da parte del creditore, purché l'interesse alla prestazione sia definitivamente cessato e non vi sia imputabilità al creditore.
  • Quando il contratto pubblico presuppone approvazioni tecniche e un quadro normativo specifico, la radicale modifica dell'oggetto dell'appalto e la mancanza di approvazioni necessarie possono legittimare l'accertamento dell'impossibilità sopravvenuta e la conseguente estinzione del rapporto.
  • La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione richiede la dimostrazione di un affidamento incolpevole del privato, valutato in concreto; tale affidamento può essere escluso quando il contraente sia un operatore professionale del settore e la disciplina rilevante sia conoscibile o debba presumersi conosciuta.
  • Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione nei contratti di appalto pubblico presuppone una chiara e univoca manifestazione di volontà di scioglimento del rapporto per iniziativa dell'ente; non basta una dichiarazione di mera presa d'atto dell'impossibilità sopravvenuta o della risoluzione già verificatasi.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sui fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoResponsabilità precontrattualeNesso di causalità

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