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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12526/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva su due motivi: 1) violazione degli artt. 216, comma 3, e 223 L.F. e vizio di motivazione: si censurava la pronuncia di responsabilità per bancarotta preferenziale (pagamenti per Euro 18.600,00 a creditori che erano anche dipendenti) nonostante la Corte avesse affermato, in altra parte della sentenza, che il dolo specifico è escluso quando i pagamenti sono finalizzati a salvaguardare l'attività sociale per evitare il fallimento; il ricorrente sosteneva che tali pagamenti erano volti a tutelare l'attività aziendale e dunque esonerativi. 2) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione: si deduceva l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, richiamando la finalità di salvaguardia dell'impresa e un danno limitato (Euro 18.600,00).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo generico perché non ha colto la ratio della decisione impugnata: la Corte territoriale aveva spiegato che i pagamenti erano imputati in contabilità come 'servizi non individuati' e non era stata fornita prova dello svolgimento delle prestazioni da parte dei beneficiari; in assenza di idonea giustificazione è stata confermata la responsabilità per bancarotta preferenziale. Sul secondo motivo la Cassazione ha giudicato la censura manifestamente infondata: la Corte d'appello ha motivato sufficientemente il diniego della causa di non punibilità per tenuità, valorizzando l'entità del danno come incompatibile con la minima offensività e rilevando l'assenza di prove circa le prestazioni dedotte. Conseguenze: declaratoria d'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 3 L.F.

    Riferito dalla decisione nel contesto della bancarotta preferenziale; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di prova delle prestazioni dichiarate a giustificazione dei pagamenti, non possa escludersi il dolo o la responsabilità del liquidatore.

  • art. 223 L.F.

    Richiamato in relazione alla disciplina della bancarotta e delle responsabilità del liquidatore; la sentenza applica i principi in tema di preferenza quando i pagamenti non sono adeguatamente giustificati.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile nel caso concreto per l'entità del danno e per l'assenza di prove idonee a dimostrare la finalità di tutela dell'attività aziendale; inoltre il giudice può indicare solo gli elementi ritenuti rilevanti senza esaurire tutti i fattori prescritti dall'art. 133.

  • art. 133, comma 1 cod. pen.

    Richiamato come criterio valutativo per la gravità dell'offesa ai fini della tenuità; la Corte ha applicato i parametri rilevando che l'offesa non aveva carattere minimale.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022)

    Principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis, l'indicazione degli elementi rilevanti ai fini della valutazione della tenuità può essere succinta e non richiede l'esame di tutti gli elementi elencati dall'art. 133.

Massime di principio

  • In reati di bancarotta preferenziale commessi dal liquidatore, l'esimente o la giustificazione basata sulla finalità di salvaguardia dell'impresa richiede prova concreta e specifica: generiche indicazioni contabili o formulazioni non identificate non sono sufficienti.
  • In Cassazione non è consentito chiedere la riconsiderazione di questioni di fatto: i documenti nuovi vanno valorizzati e motivati nel ricorso mostrando in che modo provano fatti decisivi; l'atto di impugnazione non può limitarsi ad un rinvio generico a documenti.
  • Per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), anche importi che possono sembrare limitati possono essere esclusi dalla tenuità se il danno complessivo è significativo o la lesione non è minimale; il giudice deve indicare gli elementi decisivi ma non è obbligato a compendiare tutti i fattori di cui all'art. 133.
  • La motivazione della Corte d'appello è adeguata se spiega il nesso tra mancanza di prova e responsabilità penale: l'assenza di documentazione probatoria circa le prestazioni dichiarate giustifica la valutazione di preferenza e la negazione della causa di non punibilità.
  • In sede di ricorso per cassazione, i motivi che non colgono la ratio decidendi o che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio sono considerati generici e possono essere dichiarati inammissibili.

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