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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41782/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un atto di acquisto di un immobile rogato da un notaio nell'interesse di un trust di cui l'attore era trustee. Nell'atto erano state previste agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa, poi negate in sede di accertamento tributario. L'attore ha chiesto al notaio il risarcimento dei danni, quantificati negli importi versati a titolo di imposte, sanzioni, interessi e spese dei giudizi tributari, sostenendo che il professionista avesse errato nel consigliare l'acquisto diretto da parte del trust e nel non segnalare l'inapplicabilità delle agevolazioni. Con il primo motivo del ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 1218 e 1176 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avesse escluso il nesso causale tra eventuale inadempimento del notaio e danno. Con il secondo motivo ha denunciato omessa motivazione, in modo però generico e privo di specifici riferimenti agli atti e al contenuto delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito si fondava sulla ratio assorbente dell'assenza di nesso causale tra la condotta del notaio e il danno lamentato: il mancato riconoscimento delle agevolazioni dipendeva anche e soprattutto dalla concreta destinazione dell'immobile a uso commerciale/alberghiero, ormai definitivamente accertata in sede tributaria, circostanza estranea all'eventuale errore professionale. Inoltre, il ricorrente non aveva allegato in modo specifico che, se correttamente informato, avrebbe comunque stipulato l'atto in modo tale da evitare sanzioni e interessi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale del professionista; la Corte rileva però che, nel caso concreto, manca il nesso causale tra l'eventuale inadempimento e il danno lamentato.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione della diligenza professionale del notaio; la Corte reputa comunque decisiva l'insussistenza del nesso causale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e non specificamente riferito agli atti.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specificità dell'esposizione dei fatti e delle doglianze nel ricorso per cassazione, rilevando che esso non è stato adeguatamente rispettato.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per la necessità di indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento dei motivi; la mancanza di tali indicazioni ha reso inammissibile la censura.

  • art. 375 c.p.c.

    Citato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citato per la procedura camerale e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nella responsabilità professionale del notaio, il risarcimento richiede la prova non solo dell'eventuale errore o inadempimento, ma anche del nesso causale tra tale condotta e il pregiudizio allegato.
  • Quando il danno dipende anche da un elemento autonomo e oggettivo, estraneo alla sfera valutativa del professionista, l'eventuale errore del notaio può risultare causalmente irrilevante.
  • Chi agisce per il risarcimento deve allegare in modo specifico quali circostanze avrebbe rappresentato al professionista e quale diversa condotta avrebbe tenuto se correttamente informato, soprattutto quando pretende il ristoro di sanzioni, interessi o maggiori oneri tributari.
  • In cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere specifica, coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e corredata dal puntuale richiamo degli atti e documenti rilevanti; in difetto, è inammissibile.
  • La contestazione dell'erronea motivazione di merito non può prescindere dal confronto con la reale base decisionale adottata dal giudice di appello, altrimenti la doglianza è inconferente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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