Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11782/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pavan ha chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna emessa dal Tribunale militare di Padova (17/06/1982) per il reato di mancanza alla chiamata alle armi (accertato il 18/01/1982), invocando l'abolitio criminis in relazione alla legge n. 772/1972 che istituì il servizio civile obbligatorio in alternativa al servizio militare e alla successiva interpretazione della Corte costituzionale (sent. n. 164/1985) che parificò le due forme di servizio; Pavan sosteneva che la condotta non fosse più penalmente rilevante alla luce di tale quadro normativo e interpretativo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il reato previsto dall'art. 151 codice penale militare di pace non è stato abrogato e che, nel caso concreto, la condotta di Pavan integra il reato di mancata presentazione alla chiamata alle armi poiché non fu presentata alcuna richiesta motivata per lo svolgimento del servizio civile entro i termini previsti dalla legge n. 772/1972. Inoltre la condanna di Pavan era divenuta irrevocabile il 25/09/1982, anteriore alla sentenza interpretativa della Corte costituzionale del 1985; pertanto si applica il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. e non il secondo comma, impedendo effetti retroattivi estensivi. Per effetto del rigetto la Corte condanna Pavan al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Sentenza della Prima Sezione Penale n. 1149/2026, deciso il 19/03/2026, depositato in cancelleria il 27/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 151 codice penale militare di pace

    È rimasto in vigore secondo la Corte e continua a punire la mancata presentazione alla chiamata alle armi; la norma non è stata abrogata dall'introduzione del servizio civile alternativo.

  • art. 673 codice di procedura penale

    Norma procedurale che consente la revoca della sentenza in caso di abolizione del reato; la revoca può essere concessa solo se si realizza una vera e propria abolitio criminis con efficacia temporale rilevante rispetto alla irrevocabilità della sentenza.

  • legge 15 dicembre 1972, n. 772

    Istituì il servizio civile obbligatorio alternativo al servizio militare; tuttavia la semplice previsione di alternativa non comporta automaticamente l'abolizione del reato di mancata presentazione alla chiamata alle armi se il soggetto non ha adempiuto alle condizioni previste per accedere al servizio civile.

  • sentenza Corte costituzionale n. 164/1985

    Ha riconosciuto pari dignità al servizio militare e al servizio civile nell'ambito del dovere di difesa (art. 52 Cost.), ma si tratta di una pronuncia interpretativa che non ha cancellato il precetto penale dell'art. 151 e non produce effetti retroattivi tali da determinare abolitio criminis per condanne irrevocabili anteriori.

  • art. 2 codice penale (quarto comma)

    Applicato per valutare la non retroattività favorevole quando la sentenza è già irrevocabile prima della modifica normativa o interpretativa; la Corte ha ritenuto applicabile il quarto comma e non il secondo comma, escludendo effetti estesi a sentenze già definitive.

  • art. 52 Costituzione

    Richiamato come fondamento del dovere di difesa della Patria e della pari dignità delle forme di servizio di difesa, ma non tale da eliminare il precetto penale senza le condizioni procedurali richieste.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La sola esistenza di un servizio civile alternativo non determina automaticamente l'abolizione del reato di mancata presentazione alla chiamata alle armi; occorre verificare se la condotta rientri comunque nelle fattispecie penalmente rilevanti e se le condizioni per l'accesso al servizio civile siano state effettivamente soddisfatte.
  • La retroattività di pronunce interpretative (es. Corte costituzionale) è limitata: se la condanna è divenuta irrevocabile anteriormente alla pronuncia o alla modifica normativa, può trovare applicazione la disciplina che esclude effetti favorevoli retroattivi (art. 2 cod. pen., quarto comma).
  • Per ottenere la revoca della sentenza per abolitio criminis ai sensi dell'art. 673 c.p.p. è necessario dimostrare che la fattispecie criminosa sia stata effettivamente eliminata o che la condotta non sia più penalmente rilevante per effetto di una norma o di un atto sopravvenuto che operi retroattivamente a vantaggio del condannato.
  • Nel contesto del servizio civile alternativo, la tempestiva manifestazione di volontà e il rispetto dei termini e delle procedure previsti dalla legge sono requisiti essenziali: la mancata presentazione di una domanda motivata per il servizio civile può integrare la fattispecie di mancanza alla chiamata.
  • La giurisprudenza di legittimità consolidata riveste rilievo decisivo: orientamenti costanti della Cassazione su abilitazione o mantenimento della rilevanza penale di determinate fattispecie possono prevalere nel decidere richieste di revoca basate su cambiamenti normativi o interpretativi successivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.