Ordinanza n. 301/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento in data 6 maggio 2026, a firma del Segretario Comunale Reggente del Comune di Zoagli, notificato in pari data, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento e di annullamento d’ufficio dell’istanza prot. n. 14414 del 31/10/2025 – Pratica n. 347-025 – inerente richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di box cicli e motocicli presso fabbricato bifamiliare di Via Aurelia KM 488+750 (F. 16 M. 142 e 143 CT); nonché per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 6758 in data 7 maggio 2026, a firma del Segretario Comunale del Comune di Zoagli, notificato in data 21 maggio 2026, avente ad oggetto, “Provvedimento di rigetto d’ufficio dell’istanza in sanatoria (ex art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001) presentata in data 01/11/2025 (prot. n. 14416 – Pratica n. 348-025) per la realizzazione di box cicli e motocicli presso l’immobile sito in Via Aurelia KM 4 8+750 (N.C.E.U. F. 16, mapp. 142 e 143)” nonchè per l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti, presupposti, conseguenti, inerenti e/o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto d’ufficio dell’istanza di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 e comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio relativa all’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del 6 maggio 2026 con cui il Comune di Zoagli ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio dell’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di box per cicli e motocicli, nonché il successivo provvedimento del 7 maggio 2026 di rigetto d’ufficio dell’istanza di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 per il medesimo intervento. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della costituzione del Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria. Il Collegio ha rilevato che, per effetto del rigetto d’ufficio della sanatoria, avrebbe ripreso efficacia l’ordinanza di demolizione del 24 febbraio 2012, n. 7, con conseguente sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa e distinta del fumus boni iuris né anticipa il merito delle censure. La trattazione di merito è stata fissata per il 14 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
istanza in sanatoria (ex art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001)
La norma è indicata quale base normativa dell’istanza di sanatoria oggetto del provvedimento comunale di rigetto; l’ordinanza non ne precisa ulteriormente l’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per la decisione di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio che il rigetto di un’istanza di sanatoria renda nuovamente efficace un’ordinanza di demolizione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell’esecuzione del rigetto.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche senza un’anticipazione analitica del giudizio di merito, quando il provvedimento impugnato determina nell’immediato la riattivazione degli effetti di un precedente ordine di demolizione e il conseguente rischio di esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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