Sentenza n. 11232/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento della declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. L'amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha riconosciuto che l'amministrazione aveva adempiuto, facendo venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva provveduto e il ricorrente ne aveva riconosciuto l'avvenuto adempimento. Non è stata quindi adottata una pronuncia sull'eventuale illegittimità originaria del silenzio né è stato impartito un ordine di provvedere. Le spese sono state compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto nelle more del processo e riconosciuto dal ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta attività amministrativa che soddisfa la pretesa azionata contro il silenzio rende superflua la pronuncia sull'obbligo di provvedere e non comporta, di per sé, una decisione sull'illegittimità originaria del silenzio.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi collegati al carico eccezionale dell'amministrazione, alle sopravvenienze normative e alla complessità dell'iter procedimentale.
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