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Ordinanza

Ordinanza n. 4156/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento quanto al ricorso n. 9505 del 2022: Accertamento della causa di servizio in ordine alle infermità tutte dell'Amm. -OMISSIS- e per il risarcimento di tutti i danni da questi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per il “tumore del rene, tumore della tiroide, placche e ispessimenti pleurici e asbestosi”, fino al decesso in data 24.04.2014, e liquidazione in favore della ricorrente, in qualità di erede legittima dell'Amm. -OMISSIS-, di tutto quanto da questi maturato, per i profili di responsabilità tutti e in ogni caso per la violazione degli obblighi cautelari, e per responsabilità dell'amministrazione anche ex art. 30, 2° co., c.p.a.. quanto al ricorso n. 16079 del 2022: Accertamento della causa di servizio in ordine alle infermità tutte dell'Amm. -OMISSIS- e per il risarcimento di tutti i danni da questi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per il “tumore del rene, tumore della tiroide, placche e ispessimenti pleurici e asbestosi”, fino al decesso in data 24.04.2014, e liquidazione in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi legittimi dell'Amm. -OMISSIS-, di tutto quanto da questi maturato, per i profili di responsabilità tutti e in ogni caso per la violazione degli obblighi cautelari, e per responsabilità dell'amministrazione anche ex art. 30, 2° co., c.p.a..

Giustizia amministrativa202216079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi proposti, rispettivamente, dalla vedova e dagli eredi legittimi dell'ammiraglio deceduto e dalla vedova e dal figlio, anche quali eredi di un ulteriore coerede deceduto. Le domande, identiche quanto a petitum e causa petendi, mirano all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie dell'ammiraglio e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius, da liquidarsi in favore degli eredi iure hereditatis. I ricorrenti hanno dedotto che l'ammiraglio, durante il servizio prestato nella Marina Militare dal 1957 al 1994, sarebbe stato esposto senza adeguate protezioni a polveri e fibre di amianto, imbarcato su unità navali e operante presso cantieri navali. Hanno collegato tale esposizione allo sviluppo di placche e ispessimenti pleurici, asbestosi, tumore renale e tumore tiroideo, nonché all'anticipazione del decesso. Il Ministero della Difesa avrebbe negato il riconoscimento della causa di servizio e, conseguentemente, quello di vittima del dovere. I ricorrenti hanno richiamato una consulenza tecnica espletata in un parallelo giudizio civile, secondo cui era assai probabile l'esposizione professionale all'amianto, plausibile il nesso eziologico con le placche pleuriche e ipotizzabile un'incidenza causale di tali patologie sull'evento morte nella misura massima del 20%.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due giudizi per connessione soggettiva e identità del petitum, in funzione di economia processuale e uniformità di giudizio. Ha riservato ogni decisione definitiva sulle questioni di rito e di merito e ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., ritenendola necessaria per accertare e quantificare i danni non patrimoniali dedotti. Il CTU dovrà esaminare le patologie, la loro evoluzione, il nesso con l'esposizione all'amianto e l'incidenza causale sull'anticipazione del decesso, nonché invalidità temporanea o permanente, sofferenza fisica e interiore, limitazioni dinamico-relazionali, trattamenti, spese mediche e ogni altro elemento utile alla liquidazione del danno secondo le Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano. Sono stati disciplinati giuramento, nomina dei consulenti tecnici di parte, contraddittorio, termini per lo schema e la relazione finale, nonché l'acconto di euro 1.500,00 posto provvisoriamente per metà a carico di ciascuna parte. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre la consulenza tecnica d'ufficio; nel caso concreto il TAR lo ha utilizzato per accertare e quantificare le conseguenze medico-legali delle patologie dedotte.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato dai ricorrenti quale fondamento della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione, ma l'ordinanza ha riservato ogni decisione definitiva sulla domanda.

  • art. 193 c.p.c.

    È stato richiamato per disciplinare il giuramento del CTU.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando più giudizi presentano connessione soggettiva e identità del petitum, il giudice amministrativo può disporne la riunione per esigenze di economia processuale e uniformità di giudizio.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta, anche riservando ogni decisione sul merito, quando l'accertamento e la quantificazione del danno dipendono da valutazioni medico-legali complesse relative a patologie, evoluzione clinica, invalidità, sofferenza e incidenza causale sull'evento lesivo.
  • Nel conferire l'incarico al CTU, il giudice può richiedere l'analisi distinta del danno biologico-dinamico-relazionale, della sofferenza morale, delle limitazioni esistenziali, dell'invalidità temporanea e permanente, delle cure e delle spese mediche, così da fornire gli elementi necessari alla successiva liquidazione equitativa.
  • Nello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio deve essere assicurato il contraddittorio tra le parti; il CTU deve esaminare e prendere specificamente posizione sulle osservazioni dei consulenti tecnici di parte nella relazione finale.
  • La quantificazione del danno non patrimoniale può essere demandata al CTU facendo riferimento alle Tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, individuate dalla giurisprudenza richiamata come criterio di concretizzazione uniforme dell'equità nella valutazione del pregiudizio all'integrità psico-fisica.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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