Cassazione Penale, Sentenza n. 50299/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vandelli impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982 (omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di soggetto già condannato per reati di criminalità organizzata). Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: lamentava che i giudici di merito non avevano valutato la concreta offensività della condotta quando le variazioni patrimoniali erano avvenute tramite atti pubblici notarili, regolarmente trascritti e registrati, e che ciò rendeva impossibile l'occultamento; sosteneva inoltre l'assenza del dolo data la piena tracciabilità dell'operazione (vendita dell'abitazione al figlio e immediato acquisto di altra abitazione con variazione patrimoniale netta di circa €12.500) e richiamava l'esenzione prevista per i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, ha censurato la motivazione dei giudici di merito per non aver adeguatamente verificato la offensività in concreto e gli indici di dolo della condotta omissiva. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si era estinto per prescrizione (termine maturato il 24/06/2023). Conseguentemente è stata revocata la confisca disposta in primo grado, anche alla luce del principio che rende inapplicabile retroattivamente l'art. 578-bis c.p.p. se introdotto dopo i fatti. In sostanza: accoglimento parziale del motivo di diritto (vizi di motivazione), annullamento per sopravvenuta prescrizione e revoca della confisca.
Norme richiamate
art. 30, legge n. 646/1982
obbligo di comunicare al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nel patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14 entro 30 giorni; durata 10 anni
La norma impone un obbligo di comunicazione diretto al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale per consentire un controllo tempestivo; l'omissione è astrattamente offensiva anche se la variazione deriva da atto pubblico trascritto/registrato
art. 31, legge n. 646/1982
sanzione per l'omessa comunicazione: reclusione da due a sei anni e multa; confisca obbligatoria dei beni acquistati e del corrispettivo dell'alienazione
Prevede la sanzione penale e la confisca per l'omissione; richiede verifiche sul dolo e sull'offensività in concreto per l'imputazione
art. 5, codice penale
Ricordato nel motivo di ricorso in relazione ai principi generali di offensività e collegamento tra fatto e bene giuridico tutelato (contestazione di carenza di offensività concreta)
art. 80 e art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011
Norme trasfuse per le persone sottoposte a misure di prevenzione; principio equivalente circa l'obbligo di comunicazione e la rilevanza dell'omissione ai fini dell'ordine pubblico
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato come precedente condanna del ricorrente che radica un onere di informazione e aumenta l'aspettativa di conoscenza degli obblighi connessi
art. 578-bis codice di procedura penale
Norma introdotta successivamente che incide sulla natura della confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto la sua applicazione non retroattiva quando i fatti sono anteriori alla sua entrata in vigore, con conseguente revoca della confisca
legge n. 136/2010, art. 7 (modifica art. 30)
Richiamata come novellatrice del testo dell'art. 30; incide sulla soglia e durata dell'obbligo di comunicazione
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di soggetti condannati per reati di criminalità organizzata è astrattamente configurabile anche quando le variazioni derivano da atti pubblici trascritti/registrati: la finalità è assicurare la conoscenza tempestiva da parte del nucleo di polizia tributaria, cosa che la mera pubblicità legale non garantisce automaticamente
- Il giudice deve valutare non solo l'offensività 'in astratto' della norma, ma anche l'offensività 'in concreto' della singola condotta: se la comunicazione omessa è assolutamente inidonea a ledere il bene giuridico protetto, può essere esclusa la punibilità
- Sull'elemento soggettivo: non è sempre corretta l'assunzione del dolo in re ipsa; il giudice deve verificare gli indici storici e probatori della volontà consapevole di occultare la variazione patrimoniale; l'ignorantia legis esclude il dolo solo se inevitabile
- Operazioni caratterizzate da piena tracciabilità (atti pubblici, registrazioni, pagamenti tracciati) e da contenuta rilevanza economica e sostanziale rispetto alla situazione patrimoniale (es. sostituzione di abitazione con lieve differenza di prezzo) possono giustificare una valutazione di offensività concrete ridotta, ma la difesa deve fornire prova convincente di tale inoffensività
- In presenza di carenze motivazionali dei giudici di merito su temi di dolo e offensività concreta, la Cassazione può annullare; tuttavia, se nel frattempo è maturata la prescrizione o sussistono cause estintive, l'annullamento può avvenire senza rinvio con conseguente dichiarazione d'estinzione e revoca degli effetti sanzionatori (confisca)
- La tempestività e la destinazione della comunicazione sono elementi centrali: l'obbligo è diretto al nucleo di polizia tributaria e non è facilmente sostituibile dalla mera consultazione dei pubblici registri da parte degli organi di controllo
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