Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50299/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vandelli impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dagli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982 (omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di soggetto già condannato per reati di criminalità organizzata). Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: lamentava che i giudici di merito non avevano valutato la concreta offensività della condotta quando le variazioni patrimoniali erano avvenute tramite atti pubblici notarili, regolarmente trascritti e registrati, e che ciò rendeva impossibile l'occultamento; sosteneva inoltre l'assenza del dolo data la piena tracciabilità dell'operazione (vendita dell'abitazione al figlio e immediato acquisto di altra abitazione con variazione patrimoniale netta di circa €12.500) e richiamava l'esenzione prevista per i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato, ha censurato la motivazione dei giudici di merito per non aver adeguatamente verificato la offensività in concreto e gli indici di dolo della condotta omissiva. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si era estinto per prescrizione (termine maturato il 24/06/2023). Conseguentemente è stata revocata la confisca disposta in primo grado, anche alla luce del principio che rende inapplicabile retroattivamente l'art. 578-bis c.p.p. se introdotto dopo i fatti. In sostanza: accoglimento parziale del motivo di diritto (vizi di motivazione), annullamento per sopravvenuta prescrizione e revoca della confisca.

Norme richiamate

  • art. 30, legge n. 646/1982

    obbligo di comunicare al nucleo di polizia tributaria tutte le variazioni nel patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a euro 10.329,14 entro 30 giorni; durata 10 anni

    La norma impone un obbligo di comunicazione diretto al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale per consentire un controllo tempestivo; l'omissione è astrattamente offensiva anche se la variazione deriva da atto pubblico trascritto/registrato

  • art. 31, legge n. 646/1982

    sanzione per l'omessa comunicazione: reclusione da due a sei anni e multa; confisca obbligatoria dei beni acquistati e del corrispettivo dell'alienazione

    Prevede la sanzione penale e la confisca per l'omissione; richiede verifiche sul dolo e sull'offensività in concreto per l'imputazione

  • art. 5, codice penale

    Ricordato nel motivo di ricorso in relazione ai principi generali di offensività e collegamento tra fatto e bene giuridico tutelato (contestazione di carenza di offensività concreta)

  • art. 80 e art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159/2011

    Norme trasfuse per le persone sottoposte a misure di prevenzione; principio equivalente circa l'obbligo di comunicazione e la rilevanza dell'omissione ai fini dell'ordine pubblico

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato come precedente condanna del ricorrente che radica un onere di informazione e aumenta l'aspettativa di conoscenza degli obblighi connessi

  • art. 578-bis codice di procedura penale

    Norma introdotta successivamente che incide sulla natura della confisca per equivalente; la Corte ha ritenuto la sua applicazione non retroattiva quando i fatti sono anteriori alla sua entrata in vigore, con conseguente revoca della confisca

  • legge n. 136/2010, art. 7 (modifica art. 30)

    Richiamata come novellatrice del testo dell'art. 30; incide sulla soglia e durata dell'obbligo di comunicazione

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali da parte di soggetti condannati per reati di criminalità organizzata è astrattamente configurabile anche quando le variazioni derivano da atti pubblici trascritti/registrati: la finalità è assicurare la conoscenza tempestiva da parte del nucleo di polizia tributaria, cosa che la mera pubblicità legale non garantisce automaticamente
  • Il giudice deve valutare non solo l'offensività 'in astratto' della norma, ma anche l'offensività 'in concreto' della singola condotta: se la comunicazione omessa è assolutamente inidonea a ledere il bene giuridico protetto, può essere esclusa la punibilità
  • Sull'elemento soggettivo: non è sempre corretta l'assunzione del dolo in re ipsa; il giudice deve verificare gli indici storici e probatori della volontà consapevole di occultare la variazione patrimoniale; l'ignorantia legis esclude il dolo solo se inevitabile
  • Operazioni caratterizzate da piena tracciabilità (atti pubblici, registrazioni, pagamenti tracciati) e da contenuta rilevanza economica e sostanziale rispetto alla situazione patrimoniale (es. sostituzione di abitazione con lieve differenza di prezzo) possono giustificare una valutazione di offensività concrete ridotta, ma la difesa deve fornire prova convincente di tale inoffensività
  • In presenza di carenze motivazionali dei giudici di merito su temi di dolo e offensività concreta, la Cassazione può annullare; tuttavia, se nel frattempo è maturata la prescrizione o sussistono cause estintive, l'annullamento può avvenire senza rinvio con conseguente dichiarazione d'estinzione e revoca degli effetti sanzionatori (confisca)
  • La tempestività e la destinazione della comunicazione sono elementi centrali: l'obbligo è diretto al nucleo di polizia tributaria e non è facilmente sostituibile dalla mera consultazione dei pubblici registri da parte degli organi di controllo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.