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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41622/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il delitto di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000), deducendo vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe dato per scontata la consegna delle fatture ai legali rappresentanti (presupposto necessario per ritenere occultamento/distruzione), senza prove adeguate; avrebbe equiparato le posizioni dei due imputati pur non essendo provata per entrambi la ricezione della documentazione; e avrebbe fondato la colpevolezza su presunzioni non supportate da elementi idonei a dimostrare la volontarietà dell'occultamento, trascurando la distinzione tra omessa tenuta delle scritture (illecito amministrativo) e distruzione/occultamento (illecito penale).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficienti gli elementi probatori a dimostrare l'avvenuta effettiva consegna delle fatture ai ricorrenti e, quindi, l'esistenza di scritture contabili effettivamente "istitute" e poi occultate o distrutte. Ha osservato che il rinvenimento di copie delle fatture presso l'emittente non è di per sé idoneo a provare la ricezione da parte del destinatario e l'occultamento da parte di quest'ultimo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma punisce la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili a condizione che le scritture siano state effettivamente istituite/prodotte; pertanto non si applica all'ipotesi di mera omessa tenuta delle scritture (illecito amministrativo). Per configurare il reato occorre prova della materialità delle scritture e, normalmente, della loro effettiva ricezione/detenzione da parte dell'imputato

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Norma che sanziona amministrativamente l'omessa tenuta delle scritture contabili; la Corte ha richiamato la distinzione tra questa fattispecie amministrativa e il reato previsto dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000

Massime di principio

  • Per contestare penalmente l'occultamento o la distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) è necessario dimostrare che le scritture siano state effettivamente istituite e materialmente in possesso/destinazione dell'imputato; la mera mancanza di registrazioni non basta.
  • La scoperta di copie di fatture presso l'emittente non costituisce automaticamente prova che il destinatario le abbia ricevute o che ne abbia occultato l'altra copia; va fornita prova specifica della consegna o di altri elementi indicativi dell'occultamento.
  • Occorre distinguere sempre tra omissione di tenuta delle scritture (illecito amministrativo) e distruzione/occultamento (illecito penale): la qualificazione giuridica condiziona l'onere probatorio e le conseguenze sanzionatorie.
  • La volontarietà dell'occultamento deve essere provata; argomentazioni basate su presunzioni generiche o sull'assenza di documenti, senza collegamento probante alla condotta degli imputati, possono essere insufficienti per la condanna.
  • In presenza di contestazioni sulla prova della ricezione dei documenti, il giudice d'appello deve indicare elementi concreti che giustifichino il passaggio dalle evidenze documentali alle inferenze sulla responsabilità penale; in mancanza, la decisione è vulnerabile di annullamento e rinvio.

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