Sentenza n. 15606/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva delle amministrazioni convenute, dedotta come mancata attivazione di forme di previdenza complementare per il personale del Comparto Difesa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dipendenti ed ex dipendenti del Comparto Difesa, insieme a due organizzazioni sindacali, hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata istituzione della previdenza complementare prevista dall’art. 3 del d.lgs. 124/1993. Hanno dedotto che, essendo soggetti con meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della l. 335/1995 o assunti successivamente, avevano diritto o interesse pretensivo all’attivazione del sistema; hanno lamentato la mancata contribuzione datoriale al fondo, i rendimenti non conseguiti e il mancato risparmio fiscale sulla quota a loro carico. Hanno sostenuto che l’inerzia violasse gli artt. 97 Cost., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 3 d.lgs. 124/1993, 7, comma 1, d.lgs. 195/1995, 26, comma 20, l. 448/1998, 67 d.P.R. 254/1999, 3, comma 2, d.lgs. 252/2005 e 2 l. 241/1990, affermando che dal 1998 le amministrazioni avrebbero dovuto avviare la negoziazione per istituire i fondi. Hanno inoltre invocato una decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 4 marzo 2026, che avrebbe qualificato il protratto ritardo come inerzia incompatibile con la Carta sociale europea.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui i singoli dipendenti sono titolari soltanto di un interesse indiretto e riflesso all’attivazione della previdenza complementare, mentre la legittimazione a partecipare e a far valere l’eventuale inadempimento spetta alle organizzazioni sindacali e, per il personale militare, agli organismi rappresentativi competenti. La materia è rimessa alla negoziazione e concertazione collettiva e non può essere disciplinata unilateralmente dalle amministrazioni; non sussistono quindi un autonomo obbligo amministrativo di provvedere né termini di attuazione riferibili alle amministrazioni intimate. Il Collegio ha conseguentemente escluso sia un’inerzia amministrativa imputabile alle convenute sia una posizione individuale immediatamente tutelabile e un pregiudizio risarcibile. La decisione del Comitato europeo dei diritti sociali non attribuisce automaticamente legittimazione ai singoli lavoratori e non modifica la titolarità, in capo alle organizzazioni sindacali, della tutela dell’obbligo di negoziare. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 124/1993
Ma, come già visto, non è configurabile a carico di quest’ultima alcun tipo di inerzia (trattandosi di attività non disciplinabile unilateralmente ma solo per il tramite della contrattazione collettiva), né tantomeno una posizione immediatamente tutelabile in capo ai dipendenti nei confronti dell’Amministrazione stessa.
La disciplina della previdenza complementare non è unilateralmente attuabile dall’amministrazione: la sua realizzazione è rimessa alla contrattazione collettiva e non fonda, per i singoli dipendenti, una posizione immediatamente tutelabile verso l’amministrazione.
art. 31 c.p.a.
La legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell’obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell’interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo.
La legittimazione ad agire contro l’inerzia amministrativa richiede un interesse concreto, attuale e direttamente inciso dalla norma attributiva del potere; l’interesse meramente riflesso dei dipendenti alla futura disciplina collettiva non è sufficiente.
art. 117 c.p.a.
La configurazione normativa, che conduce a ravvisare il difetto di legittimazione in capo ai singoli dipendenti comporta anche l’infondatezza dell’azione proposta per il silenzio, mancando, in base alle norme di legge che disciplinano la materia, un preciso obbligo di provvedere e un termine per individuare il ritardo nell’adempimento in capo alle Amministrazioni intimate.
L’azione contro il silenzio presuppone un obbligo amministrativo di provvedere e un termine di adempimento; tali presupposti mancano quando la materia è rimessa alla negoziazione collettiva e l’amministrazione non può regolarla unilateralmente.
art. 30 c.p.a.
Conseguentemente, non può ravvisarsi alcun pregiudizio ristorabile in capo agli stessi, titolari di un interesse indiretto all’entrata in vigore del nuovo sistema previdenziale (la cui attuazione è però rimessa all’attività negoziale dell’Amministrazione e delle parti sindacali) e la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
Non è risarcibile il pregiudizio allegato dai singoli dipendenti quando manca un’inerzia imputabile all’amministrazione e la loro posizione rispetto all’attivazione del sistema previdenziale è soltanto indiretta.
art. 12, paragrafo 3, Carta sociale europea
Anzi, la stessa deve tuttora ritenersi in capo alle organizzazioni sindacali, ossia ai soli soggetti legittimati a far valere l’inadempimento statale all’obbligo in esame.
La valutazione del Comitato europeo dei diritti sociali sull’obbligo statale di miglioramento progressivo non comporta, di per sé, il riconoscimento della legittimazione dei singoli lavoratori; secondo il TAR, la tutela dell’obbligo resta affidata alle organizzazioni sindacali.
Massime di principio
- Quando l’attuazione di un regime di previdenza complementare per dipendenti pubblici è rimessa dalla legge alla contrattazione e concertazione collettiva, i singoli dipendenti, quali destinatari indiretti degli esiti negoziali, non sono legittimati a pretendere dall’amministrazione l’avvio o la conclusione del procedimento negoziale, salvo che siano titolari di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelato dalla norma attributiva del potere.
- L’azione contro il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere e un termine entro cui adempiere; non è configurabile quando l’amministrazione non può disciplinare unilateralmente la materia e la legge non stabilisce un termine di attuazione.
- La domanda risarcitoria fondata sulla mancata attivazione di una disciplina collettiva non può essere accolta se non sussistono un’inerzia amministrativa imputabile e una posizione individuale immediatamente tutelabile nei confronti dell’amministrazione.
- Una decisione di un organismo internazionale che ravvisi un ritardo statale nell’attuazione di diritti sociali non attribuisce automaticamente ai singoli lavoratori legittimazione processuale, se l’ordinamento rimette la tutela dell’obbligo negoziale ai soggetti collettivi rappresentativi.
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