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Sentenza

Sentenza n. 2605/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento : a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 16491 del 25.1.2023, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, e comunque connesso, presupposto e/i conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese la nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 155030 del 15.12.2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2015. - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”; la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 258751 del 29.12.2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”; ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazioni del Direttore Generale ASL NA 3 Sud n. 645 del 9.7.2019, avente ad oggetto “definizione regressione tariffaria unica anno 2015 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 3.6.2021.

Giustizia amministrativa202301401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della regressione tariffaria e del saldo amministrativo-contabile relativo alle prestazioni sanitarie dell'anno 2015, per l'importo di € 956.761,94, inclusa la nota di chiusura del procedimento di recupero

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, struttura accreditata per l'erogazione di prestazioni di patologia clinica, ha impugnato la nota con cui l'ASL ha definito il procedimento volto al recupero del saldo amministrativo-contabile dell'anno 2015 e determinato in € 956.761,94 la regressione tariffaria a suo carico, nonché gli atti presupposti e connessi. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e del contratto di accreditamento, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità. Ha contestato in particolare l'irragionevolezza della regressione tariffaria, l'insufficiente motivazione degli atti e l'eccessiva distanza temporale tra l'accertamento contabile e l'esercizio finanziario di riferimento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del giudicato, difetto di istruttoria e lesione del legittimo affidamento, sostenendo che l'ASL non avrebbe considerato precedenti decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento di prestazioni relative alle medesime annualità. L'ASL ha eccepito la tardività dell'impugnazione, la mancata notifica a eventuali controinteressati e il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che le contestazioni concernessero rapporti di dare-avere e il computo delle somme dovute. In corso di causa la ricorrente ha aderito alla tesi del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la giurisprudenza formatasi su controversie analoghe.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che, non essendo stati impugnati gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa, le contestazioni riguardassero esclusivamente le modalità, i tempi e il quantum della regressione tariffaria, ossia l'effettiva debenza dei corrispettivi per prestazioni rese dalla struttura accreditata. Gli atti impugnati sono stati qualificati come atti paritetici e strumentali alla definizione di un rapporto di credito, fondato su crediti certi, liquidi ed esigibili e sui risultati del tavolo tecnico, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionale dell'ASL. La controversia è quindi riconducibile allo schema obbligo-pretesa e alla cognizione del giudice ordinario, anche se l'attività amministrativa si è svolta attraverso un procedimento e anche se sono state impugnate deliberazioni relative alla regressione tariffaria. Il TAR ha precisato che sarebbe spettato al giudice amministrativo il sindacato sugli atti di programmazione sanitaria e sulla determinazione dei tetti di spesa, ma non sulla concreta quantificazione del saldo dovuto. Ha inoltre rilevato che nel caso concreto non era dedotta la violazione di un giudicato formatosi su precedenti decisioni del giudice amministrativo tra le parti. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., per l'eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    Rileva quale base normativa dell'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata, senza costituire la ragione decisiva della pronuncia.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al rapporto contrattuale e alla regressione tariffaria; la decisione qualifica tuttavia la controversia concreta come relativa alla debenza dei corrispettivi e quindi devoluta al giudice ordinario.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione degli atti di determinazione del saldo; la questione non è esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie dal contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra pubblica amministrazione concedente e concessionario, quando non sia coinvolto l'esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda mediante riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, utilizzato dal TAR per richiamare decisioni relative ad analoghe controversie.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la contestazione riguarda esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi della regressione e il quantum del saldo, senza investire atti di programmazione sanitaria o l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
  • Gli atti con cui l'azienda sanitaria quantifica il saldo dovuto per prestazioni rese da una struttura accreditata, sulla base degli accordi contrattuali e degli esiti dell'attività tecnica di verifica, hanno natura paritetica e sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, riconducibile allo schema obbligo-pretesa.
  • La circostanza che la quantificazione della regressione tariffaria sia stata adottata all'esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere, quando l'oggetto sostanziale della controversia resta la determinazione del dare-avere tra struttura accreditata e azienda sanitaria.
  • Il giudice amministrativo conserva la giurisdizione sulle controversie concernenti gli atti di programmazione sanitaria e la determinazione dei tetti di spesa, mentre spetta al giudice ordinario la controversia sulla concreta applicazione della regressione tariffaria e sulla quantificazione dei corrispettivi dovuti.
  • In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e le decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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