Cassazione Civile, Ordinanza n. 30775/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata di permuta/appalto e da successive vicende traslative di immobili. Una società aveva convenuto in giudizio i coniugi sostenendo, in sintesi, che l’atto di compravendita successivo fosse stato stipulato in frode ai propri diritti e chiedendo l’adempimento degli obblighi assunti, il trasferimento degli immobili ai proprietari subentrati, oppure, in subordine, il pagamento del corrispettivo pattuito, il compenso per opere extracontratto, il risarcimento del danno per mancata commercializzazione e, in estremo subordine, la restituzione dei costi di realizzazione o l’indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva sostanzialmente riconosciuto solo un credito di euro 80.000 in favore della società nei confronti dei coniugi, rigettando le altre domande. In appello i coniugi avevano chiesto la riforma della sentenza, deducendo che il primo giudice avesse omesso di pronunciare sulla loro domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare di permuta/appalto del 9 maggio 2005 e, comunque, avesse errato nel rigettarla; avevano inoltre sostenuto che l’onere di provare le sospensioni dei lavori e la loro durata gravasse sulla società appaltatrice, non su di loro; avevano denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e delle norme sulla risoluzione, censurando anche l’uso di un documento che assumevano non prodotto in causa; infine avevano lamentato la mancata statuizione sulle spese in relazione all’appello incidentale della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, pur potendo il riparto dell’onere della prova sulle sospensioni gravare sull’appaltatrice, la Corte d’appello aveva comunque accertato in fatto, sulla base di documenti e testimonianze, che alla data della diffida/azione risolutiva non era ancora decorso il termine contrattuale, anche tenendo conto delle sospensioni, e che la fine lavori era stata comunicata al Comune prima della contestazione. Ha respinto il secondo motivo perché non sussisteva omessa pronuncia: la Corte territoriale aveva sostanzialmente escluso sia la risoluzione di diritto sia quella per inadempimento, ritenendo non provato il ritardo imputabile dell’appaltatrice. Ha rigettato il terzo motivo perché la censura di violazione dell’art. 1362 c.c. era inconferente rispetto al tema probatorio e, soprattutto, la doglianza sulla supposizione di un documento inesistente integrava, in sostanza, un errore revocatorio, non deducibile con ricorso ordinario per cassazione; inoltre il motivo era privo di specificità. Ha infine respinto il quarto motivo, ritenendo che la regolazione delle spese fosse coerente con la soccombenza complessiva degli appellanti principali e che l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo della società non imponesse una diversa statuizione. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Il riparto dell’onere della prova sulle circostanze che impediscono o sospendono l’adempimento va valutato secondo la natura del fatto dedotto; nel caso concreto, tuttavia, la decisione d’appello risultava comunque sorretta da accertamenti probatori idonei.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza nominare espressamente la domanda in ogni suo profilo, ne esclude il fondamento con una motivazione che la assorbe o la rigetta sostanzialmente.
art. 1362 c.c.
La doglianza relativa ai criteri ermeneutici è inconferente se la questione decisa riguarda, in realtà, la prova dell’adempimento o dell’ultimazione dei lavori e non l’interpretazione del testo contrattuale.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento presuppone la verifica dell’inadempimento dedotto e della sua rilevanza, che nel caso concreto è stata esclusa dal giudice di merito.
art. 1456 c.c.
La clausola risolutiva espressa non opera automaticamente se non sia dimostrato il presupposto fattuale a cui è ancorata, nel caso concreto il superamento del termine contrattuale non sospeso.
art. 1458 c.c.
La censura richiamava gli effetti della risoluzione, ma la Corte ha rilevato che mancava il presupposto della risoluzione stessa.
art. 115 c.p.c.
Non è consentito fondare il motivo su un presunto uso di un documento non prodotto, perché la censura, così formulata, non attiene a una mera violazione di regola processuale ma a un possibile errore revocatorio.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza complessiva; la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo non imponeva, nel caso concreto, una diversa distribuzione delle spese.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore della sentenza per supposizione dell’esistenza o inesistenza di un documento/atto processuale, se dedotto come vizio percettivo, va fatto valere con revocazione e non con ricorso ordinario per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando si deduce l’inadempimento di un appaltatore per ritardo nell’esecuzione, il tema del riparto dell’onere probatorio sulle sospensioni dei lavori va distinto dall’accertamento di merito: se il giudice territoriale ha comunque verificato, sulla base delle prove acquisite, che il termine non era scaduto al momento della contestazione, la censura non può essere accolta.
- La denuncia di omessa pronuncia è infondata se la sentenza di merito, pur senza usare formule sacramentali, contiene una motivazione incompatibile con l’accoglimento della domanda riconvenzionale o comunque la rigetta implicitamente in modo inequivoco.
- Le censure che attaccano la sentenza per avere valorizzato un documento asseritamente inesistente o non prodotto non integrano normalmente un vizio di legittimità, ma possono costituire errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., quindi non sono deducibili con ricorso ordinario per cassazione.
- La violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non è configurabile quando la questione controversa non riguarda il significato della clausola, bensì la prova dell’avvenuto adempimento o dell’avvenuta ultimazione dell’opera.
- In tema di spese processuali, la decisione va letta alla luce della soccombenza complessiva: la sola inammissibilità di un’impugnazione incidentale tardiva non impone automaticamente una diversa regolazione delle spese se il risultato finale del giudizio resta integralmente sfavorevole alla parte che le richiede.
- La clausola risolutiva espressa richiede la prova del fatto-presupposto cui è ancorata; se tale presupposto non risulta integrato, non può operare la risoluzione di diritto.
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