Cassazione Civile, Ordinanza n. 24110/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dall’avvocatessa avverso il decreto di liquidazione dei compensi per la difesa d’ufficio svolta in sede penale. Il Tribunale di Bologna aveva accolto l’opposizione solo in parte, riconoscendo anche una somma per le spese sostenute nel recupero del credito, ma limitandola a 150 euro sul presupposto che tale attività non avesse comportato l’instaurazione di una procedura giudiziale; aveva inoltre compensato le spese di lite per la mancata opposizione del Ministero. Nel ricorso per cassazione la professionista ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti/documenti decisivi: la notifica dell’atto di citazione alla parte assistita d’ufficio, eseguita nelle mani del familiare convivente, e la successiva notifica della sentenza munita di formula esecutiva e dell’atto di precetto. Tali elementi, secondo la ricorrente, dimostravano che il recupero del credito era avvenuto tramite attivazione di una procedura giudiziale/esecutiva, con conseguente spettanza delle relative spese. Il secondo motivo riguardava la regolamentazione delle spese di lite, ma è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il Tribunale non aveva esaminato documenti tempestivamente prodotti e specificamente indicati, dai quali emergeva l’avvenuta instaurazione della procedura giudiziale per il recupero del credito, attraverso la notificazione dell’atto di citazione, della sentenza esecutiva e del precetto. Poiché tale documentazione era decisiva per la liquidazione delle spese di recupero, l’ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo, quando il giudice di merito non consideri documenti tempestivamente prodotti e rilevanti per la decisione
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiede l’indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la Corte valorizza la tempestiva produzione e l’allegazione al ricorso dei documenti decisivi
Massime di principio
- In sede di legittimità è censurabile, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di documenti decisivi tempestivamente prodotti, quando da essi risulti un fatto storico idoneo a mutare l’esito della controversia.
- Ai fini della liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito, il giudice di merito deve verificare in concreto se l’attività del difensore abbia effettivamente comportato l’instaurazione di una procedura giudiziale o esecutiva; non può escludere il compenso limitandosi a una valutazione apodittica o incompleta degli atti.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché assorbente, le ulteriori censure che presuppongono il riesame della decisione restano assorbite e non necessitano di autonoma trattazione.
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