Cassazione Civile, Ordinanza n. 33283/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un contratto formalmente qualificato come locazione di terreno destinato all'installazione di un impianto fotovoltaico, poi riqualificato dall'Ufficio come concessione del diritto di superficie sul medesimo terreno. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso introduttivo della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo compatibili con lo schema della locazione le clausole che attribuivano la proprietà dell'impianto al conduttore in caso di scioglimento anticipato e al locatore alla scadenza naturale, richiamando anche una circolare dell'Agenzia del 19 dicembre 2013, n. 36. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto che la rinuncia al ricorso era rituale perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore dell'Avvocatura erariale, nonché accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Poiché vi è stata accettazione della rinuncia, non ha disposto sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, trattandosi di pronuncia di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale
La rinuncia al ricorso è rituale se effettuata prima dell'adunanza camerale.
art. 390, terzo comma, c.p.c.
rinuncia accettata e sottoscritta dai difensori della controricorrente
La rinuncia produce effetto estintivo se accettata e sottoscritta dalla parte resistente.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali
In caso di estinzione per rinuncia accettata, non vi è regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato
La norma, di stretta interpretazione e natura lato sensu sanzionatoria, non si applica alla pronuncia di estinzione per rinuncia, che è fattispecie diversa dal rigetto, dall'inammissibilità e dall'improcedibilità.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamata come fonte dell'obbligo di raddoppio del contributo unificato, ma non applicabile al caso deciso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace quando interviene prima dell'adunanza camerale ed è validamente sottoscritta dal difensore munito dei poteri necessari.
- Se la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite salvo diversa previsione applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente o per l'impugnazione definita con rigetto, inammissibilità o improcedibilità non si applica alla diversa ipotesi dell'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
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