Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 939/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di assunzione di un dirigente mediante scorrimento di una graduatoria di ARES e conseguente conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Sistemi Informativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la scelta di Laore di coprire una posizione dirigenziale mediante lo scorrimento di graduatorie formate presso ARES, anziché utilizzare graduatorie concorsuali vigenti presso altre amministrazioni del Sistema Regione, comprese quelle nelle quali essi risultavano idonei. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 7, comma 6, della l.r. n. 1/2023, dell’art. 5 della l.r. n. 37/2016, dell’art. 97 Cost., del Piano triennale dei fabbisogni di personale e degli indirizzi della Giunta regionale, sostenendo che il reclutamento avrebbe dovuto avvenire prioritariamente mediante procedure unificate o graduatorie del Sistema Regione. Hanno inoltre denunciato eccesso di potere per falso presupposto, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, difetto assoluto di motivazione e istruttoria e sviamento per conflitto di interessi, affermando che Laore avrebbe erroneamente ritenuto inesistenti graduatorie utili nel Sistema Regione e avrebbe omesso ulteriori verifiche, pur essendo disponibili almeno cinque graduatorie dirigenziali. Infine, hanno dedotto la violazione degli artt. 16, comma 1, e 21, comma 1, della l.r. n. 31/1998, sostenendo che lo scostamento dagli indirizzi regionali avrebbe richiesto una motivazione più puntuale. L’amministrazione e il controinteressato hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso collettivo e la mancata impugnazione degli atti presupposti.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo di poter prescindere dall’eccezione relativa alla forma collettiva per l’infondatezza delle censure nel merito. Il Collegio ha accertato che Laore aveva dapprima pubblicato un avviso rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato del Sistema Regione, poi aveva chiesto alle amministrazioni del medesimo Sistema la disponibilità di graduatorie utilizzabili per reclutare un dirigente con specifiche competenze informatiche. In assenza di riscontri positivi, l’amministrazione ha legittimamente fatto ricorso alla graduatoria di ARES. Secondo il TAR, l’amministrazione può scegliere graduatorie di altre amministrazioni quando esse risultino, per caratteristiche del reclutamento e professionalità degli idonei, più coerenti con la specifica esigenza organizzativa da soddisfare. Non sussiste quindi un obbligo di attingere sempre e prioritariamente alle graduatorie del Sistema Regione, poiché tale automatismo potrebbe contrastare con il buon andamento e impedire la valutazione dello specifico background professionale dei candidati. L’assenza di riscontri positivi alla richiesta rivolta alle amministrazioni del Sistema Regione poteva essere ragionevolmente interpretata come mancata disponibilità di graduatorie contenenti soggetti dotati delle competenze richieste; non era pertanto necessario svolgere ulteriori autonome verifiche. È stata ritenuta irrilevante la comunicazione degli idonei ARPAS, perché non direttamente collegata alla procedura di reclutamento di Laore e priva di elementi comprovanti la presenza della professionalità richiesta. Sono state inoltre ritenute irrilevanti le graduatorie uniche regionali e Agris, poiché approvate successivamente alla convenzione tra Laore e ARES e alla definizione della specifica esigenza dirigenziale. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 6, l.r. n. 1/2023

    I ricorrenti ne hanno invocato l’applicazione per sostenere la necessità di utilizzare graduatorie del Sistema Regione; il TAR ha escluso che tale disciplina imponesse un ricorso automatico e prioritario a qualsiasi graduatoria interna, quando non coerente con la professionalità richiesta.

  • art. 5 l.r. n. 37/2016

    Richiamato dai ricorrenti insieme alla disciplina regionale sul reclutamento dirigenziale; il TAR ha ritenuto compatibile con il buon andamento la scelta di una graduatoria esterna al Sistema Regione, purché idonea rispetto alle specifiche competenze necessarie.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di buon andamento non impone l’utilizzo indiscriminato delle graduatorie del Sistema Regione, ma consente all’amministrazione di selezionare la graduatoria più adeguata alle concrete esigenze professionali e organizzative.

  • artt. 16, comma 1, e 21, comma 1, l.r. n. 31/1998

    Richiamati dai ricorrenti in relazione ai limiti e alle modalità del reclutamento dirigenziale; le relative censure sono state ritenute infondate alla luce della previa ricerca interna e della successiva scelta motivata dalla specifica esigenza di competenze informatiche.

Massime di principio

  • Nel reclutamento di personale dirigenziale mediante scorrimento di graduatorie, l’amministrazione non è tenuta ad attingere automaticamente e in via prioritaria a qualsiasi graduatoria appartenente al medesimo sistema organizzativo, potendo utilizzare la graduatoria di un’altra amministrazione quando questa risulti più idonea, per caratteristiche della procedura selettiva e professionalità degli idonei, a soddisfare la specifica esigenza organizzativa.
  • Il principio di buon andamento consente all’amministrazione di valorizzare lo specifico background di conoscenze ed esperienze dei candidati e può giustificare la preferenza per una graduatoria esterna rispetto a graduatorie interne prive di elementi comprovanti la corrispondenza con le competenze richieste.
  • Quando l’amministrazione abbia previamente pubblicato un avviso rivolto al personale del sistema di appartenenza e abbia richiesto alle amministrazioni dello stesso sistema la disponibilità di graduatorie coerenti con il profilo ricercato, l’assenza di riscontri positivi può essere valutata come mancata disponibilità di graduatorie idonee, senza necessità di ulteriori autonome verifiche, salvo che dagli atti emergano elementi concreti in senso contrario.
  • La mera esistenza di una graduatoria vigente non dimostra, di per sé, la sua utilizzabilità per il reclutamento: occorre che la graduatoria sia riferibile a una procedura e a professionalità coerenti con la specifica posizione da coprire.
  • Le graduatorie approvate successivamente alla definizione della procedura di reclutamento non possono essere utilizzate per contestare retroattivamente la legittimità della scelta amministrativa compiuta sulla base delle informazioni e delle graduatorie disponibili al momento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.