Cassazione Civile, Ordinanza n. 29084/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale per più annualità, l'Ufficio aveva emesso per l'anno d'imposta 2005 un avviso di accertamento nei confronti della società consolidata, recuperando a tassazione ai fini IVA e IRAP costi relativi a due operazioni di riorganizzazione aziendale: una esternalizzazione di parte del ramo attività denominato RNO Networ Roll Out - Radio Turn Key verso il gruppo Infotel Italia e un'operazione con Alpitel, con contributi/costi di start up per la prosecuzione dell'attività acquisita. L'Amministrazione aveva negato la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA assumendo, da un lato, la sussistenza di profili di illecito penalmente rilevante ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 e, dall'altro, il difetto di inerenza e, per una delle operazioni, anche l'oggettiva inesistenza. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece annullato l'atto, ritenendo che il divieto di deduzione ex art. 14, comma 4-bis, operasse solo in presenza di azione penale/richiesta di rinvio a giudizio e reputando assorbite le ulteriori questioni, inclusa la pretesa indetraibilità IVA. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe fondato la decisione solo sull'art. 14, comma 4-bis, trascurando che l'Ufficio aveva contestato anche l'inerenza e, per una parte, l'oggettiva inesistenza; 2) nullità della motivazione per apparenza, poiché la CTR avrebbe omesso di pronunciare sul distinto capo relativo al difetto di inerenza; 3) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, avendo la CTR accolto l'appello senza vagliare i requisiti di deducibilità previsti dal TUIR. La società ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per vizi della notifica PEC e per tardività, nonché per giudicato esterno formatosi su altre controversie tra le stesse parti relative a annualità diverse ma agli stessi rilievi fiscali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari della contribuente sulla notificazione e sulla tempestività, ma ha accolto l'eccezione di giudicato esterno, rilevando che per annualità precedenti e successive erano intervenute decisioni definitive tra le stesse parti, aventi ad oggetto i medesimi presupposti fattuali e giuridici delle riprese fiscali: in tali giudicati era già stata affermata la legittimità del progetto di ristrutturazione, l'inoperatività dell'illecito penale, nonché l'inerenza e deducibilità dei costi relativi alle operazioni con Infotel e Alpitel. Poiché la controversia riguardava fatti e qualificazioni tendenzialmente permanenti, e gli elementi costitutivi della pretesa impositiva risultavano identici, il giudicato esterno ha precluso il riesame. Le spese sono state compensate integralmente per sopravvenienza dei giudicati dopo la proposizione del ricorso. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, trattandosi di amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
Il divieto di deduzione dei costi per fatti costituenti reato non è stato qui applicato, poiché la Corte ha valorizzato il giudicato esterno formatosi su controversie identiche e non ha rivalutato il merito della pretesa impositiva.
art. 109 d.P.R. 917/1986
La censura dell'Ufficio sulla deducibilità dei costi non è stata esaminata nel merito, perché preclusa dal giudicato esterno favorevole alla contribuente.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il motivo è stato dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ma il ricorso è stato comunque rigettato in ragione della preclusione da giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La doglianza sulla motivazione apparente è stata superata dall'effetto preclusivo del giudicato esterno.
art. 2909 c.c.
L'autorità del giudicato sostanziale è stata applicata anche ai rapporti tributari di durata, quando il punto accertato concerne fatti o qualificazioni permanenti o pluriennali.
art. 324 cod. proc. civ.
Richiamato dalla parte resistente quale parametro dell'inammissibilità per giudicato interno/esterno, in combinazione con l'art. 2909 c.c.
art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.
L'irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta nullità se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto.
art. 16-septies d.l. 179/2012
La disciplina sul perfezionamento della notifica telematica dopo le ore 21 è stata superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dalle amministrazioni dello Stato avvalendosi della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, il giudicato esterno è opponibile anche in relazione a diverse annualità d'imposta quando la controversia involge fatti o qualificazioni giuridiche aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, tali da unificare più periodi d'imposta.
- Se in giudizi definiti tra le stesse parti è già stata accertata la legittimità di un'operazione economica e l'inerenza dei relativi costi, il successivo giudizio su annualità diverse non può rimettere in discussione i medesimi presupposti fattuali, ove rimangano immutati.
- La deduzione di costi e la detraibilità dell'IVA non possono essere riesaminate nel merito quando un giudicato esterno abbia già risolto in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il presupposto.
- L'irritualità della notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC non determina inammissibilità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La notificazione telematica effettuata oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile non è tardiva se la disciplina applicabile, come interpretata dalla Corte costituzionale, ne anticipa il perfezionamento al momento della generazione della ricevuta di accettazione.
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