Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1042/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1448/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.10.2024.

Giustizia amministrativa202600198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1448/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1448/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, il quale provvederà, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rimedio per ordinare all'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e per predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione soccombente, dopo la notificazione necessaria ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione inadempiente su istanza della parte e allo spirare del termine assegnato, eventualmente prevedendo la facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.