Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 891/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 1008 del 28.1.2026 dell’istituto scolastico “G. Capellini - N. Sauro”, recante l’aggiudicazione in favore di IVS Italia s.p.a. del lotto n. 1 della procedura aperta per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande; - del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico e del verbale di gara del 10.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi inclusa la comunicazione del 27.2.2026 di reiezione dell’istanza di autotutela; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento di esclusione prot. n. 3383 del 2.4.2026 dell’istituto scolastico “G. Capellini - N. Sauro”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi gli atti istruttori e la proposta di esclusione della SUA della Provincia della Spezia prot. n. 9179 del 30.3.2026;

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 1 della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici, lex specialis di gara e successivo provvedimento di esclusione della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e la riedizione della procedura. Con i primi due motivi ha dedotto la violazione degli artt. 57 e 83, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e del D.M. 9 aprile 2025, sostenendo che il bando, il disciplinare e il capitolato avessero omesso di recepire in modo puntuale i criteri ambientali minimi applicabili ai servizi di vending. In particolare, ha lamentato il mero richiamo al decreto ministeriale, l’omessa previsione di specifiche tecniche e criteri premianti CAM, la mancata richiesta obbligatoria della relazione CAM, la non conformità delle offerte concorrenti a vari requisiti ambientali e la mancata indicazione dell’esistenza e delle condizioni economiche del bar interno all’istituto, elemento incidente sulla stima della domanda e sull’equilibrio economico-finanziario della concessione. Ha inoltre dedotto una discrasia tra la relazione tecnica dell’aggiudicataria, che prometteva eccellenze locali, e l’effettivo paniere dei prodotti. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di trasparenza e imparzialità, sostenendo che la nomina della commissione e la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse fossero state pubblicate dopo l’apertura e la valutazione delle offerte e che la dichiarazione fosse inizialmente riferita a un’altra gara. Con i motivi aggiunti ha impugnato l’esclusione sopravvenuta per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, deducendo carenza di potere, sviamento, violazione dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’Allegato II.10, nonché contrasto con il principio unionale di proporzionalità. Ha sostenuto che l’esclusione fosse stata adottata tardivamente e allo scopo di privarla dell’interesse a ricorrere, che il debito fosse proporzionato al valore della concessione e che l’adesione alla definizione agevolata fosse intervenuta prima dell’aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente irricevibili per tardività i primi due motivi, nella parte diretta contro la lex specialis per il mancato o insufficiente recepimento dei CAM. Ha ritenuto che le censure riguardassero carenze originarie della disciplina di gara, incidenti sulla possibilità di predisporre un’offerta consapevole, e che pertanto bando, disciplinare e capitolato dovessero essere impugnati immediatamente. Il mero rinvio ai CAM e l’omessa previsione di numerose specifiche tecniche e criteri premianti erano, secondo la prospettazione della ricorrente, conoscibili sin dalla pubblicazione della gara; la successiva conoscenza delle offerte concorrenti non rendeva tempestive le doglianze. La stessa conclusione è stata estesa alla mancata indicazione delle informazioni sul bar interno, poiché la ricorrente conosceva l’esistenza del bar, anche in ragione del sopralluogo e della precedente gestione, e lamentava l’impossibilità di stimare già in origine i flussi economici della concessione. Il motivo relativo alla discrasia sulle eccellenze locali è stato esaminato nel merito e respinto: nessun criterio di gara attribuiva punteggio specifico ai prodotti tipici locali, sicché l’assenza di tali prodotti non aveva inciso sull’attribuzione del punteggio. Il terzo motivo è stato respinto: la commissione era stata nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, come richiesto dall’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023. L’eventuale pubblicazione successiva dell’atto di nomina non invalidava la gara, poiché l’art. 28, comma 2, del medesimo decreto imponeva la pubblicazione della composizione e dei curricula senza stabilire un termine, né era stato provato un concreto collegamento tra la pubblicazione tardiva e gli esiti della valutazione. L’errore iniziale relativo alla dichiarazione della segretaria, riferita a un’altra gara, era stato rettificato con la pubblicazione della dichiarazione corretta. In conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti contro l’esclusione sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le eccezioni sulla notificazione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della questione principale.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara le specifiche tecniche e i criteri di valutazione previsti dai decreti ministeriali sui criteri ambientali minimi, anche per i servizi di vending.

  • art. 83, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di conformità della disciplina di gara ai criteri ambientali minimi; la relativa censura è stata dichiarata tardiva in quanto riferita a carenze originarie della lex specialis.

  • D.M. 9 aprile 2025

    Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili

    Individua le specifiche tecniche obbligatorie e i criteri premianti per i servizi di ristoro e distribuzione automatica; il mero richiamo al decreto nella lex specialis non è sufficiente quando impedisca la formulazione di un'offerta consapevole.

  • art. 93 d.lgs. n. 36/2023

    Richiede che la nomina della commissione giudicatrice avvenga dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

    Impone la pubblicazione della composizione della commissione e dei curricula dei componenti, senza prevedere, secondo il TAR, uno specifico termine di pubblicazione la cui inosservanza determini l'illegittimità della procedura.

  • art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato nei motivi aggiunti contro l'esclusione per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate; la relativa questione non è stata esaminata per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato in relazione alla disciplina delle violazioni fiscali rilevanti ai fini dell'esclusione; la relativa censura è rimasta assorbita per l'improcedibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 43 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la proposizione dei motivi aggiunti; il giudice ha dichiarato l'impugnativa improcedibile senza esaminare le eccezioni sulla notificazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una gara omette o disciplina in modo non conforme criteri ambientali minimi relativi a caratteristiche essenziali della prestazione, rendendo secondo la prospettazione dell'operatore impossibile predisporre un'offerta consapevole, la clausola deve essere impugnata immediatamente, senza attendere l'aggiudicazione o l'esame delle offerte concorrenti.
  • Il mero rinvio della lex specialis al decreto ministeriale sui criteri ambientali minimi non soddisfa l'obbligo di recepimento quando le specifiche tecniche e i criteri premianti non siano chiaramente declinati nella documentazione di gara; tuttavia, l'omesso richiamo testuale non determina di per sé l'illegittimità se la disciplina contiene comunque clausole sostanzialmente conformi ai CAM.
  • La mancata indicazione nella documentazione di gara di elementi economici o competitivi idonei a incidere sulla domanda e sull'equilibrio economico-finanziario di una concessione deve essere contestata immediatamente quando l'operatore lamenta che tali elementi impedivano sin dall'origine la formulazione di un'offerta ponderata.
  • La nomina della commissione giudicatrice è legittima, sotto il profilo temporale, se adottata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L'eventuale pubblicazione successiva dell'atto di nomina non invalida automaticamente la procedura, in assenza di un termine normativo specifico e della dimostrazione di una concreta incidenza sull'imparzialità o sugli esiti della valutazione.
  • L'erronea pubblicazione iniziale di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse riferita a un'altra procedura non determina necessariamente l'illegittimità della gara se l'errore è successivamente rettificato con la pubblicazione della dichiarazione corretta e non è dimostrata una concreta lesione dell'imparzialità della commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoProcedura di garaOfferta e valutazioneTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.