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Ordinanza

Ordinanza n. 462/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 54 del 17 giugno 2024 e pubblicata all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni dal 24 giugno 2024 fino al 9 luglio 2024, e dei relativi allegati; - nonché di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Apuana Marmi – S.A.M. S.R.L. il 9 aprile 2025: - della nota del Comune di Carrara a firma del Dirigente del settore VII Ambiente e Marmo del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto la “comunicazione adempimenti periodo transitorio 01/11/2023 -19/01/2025 invio documentazione di cui all’art. 16 del “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24.”; - nonché, se ed in un quanto occorrer possa, dell’art. 16 del Regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 54/2024.

Giustizia amministrativa202401660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi di Carrara e sui criteri per verificare la lavorazione del materiale da taglio nella filiera locale, nonché i successivi atti attuativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato il regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 17 giugno 2024, nonché, con motivi aggiunti, la nota comunale del 22 gennaio 2025 relativa agli adempimenti del periodo transitorio e, ove occorrente, l'art. 16 del regolamento. La disciplina contestata istituisce un sistema di tracciabilità articolato nelle fasi "cava-pesa" e "pesa-opificio" e disciplina anche la tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio. Il regolamento è adottato in attuazione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della l.r. Toscana n. 35/2015, in collegamento con l'obbligo di lavorazione nella filiera locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio previsto dall'art. 38, commi 5 e 6, della medesima legge regionale. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti dalle ricorrenti, ma evidenzia la dipendenza funzionale del regolamento dall'obbligo legislativo regionale di lavorazione del 50 per cento dei materiali nella filiera locale.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rilevando la pendenza davanti alla Corte costituzionale del giudizio in via principale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, avente a oggetto disposizioni della l.r. Toscana n. 52/2025 che prevedono o incidono sull'obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento dei materiali estratti nell'area Apuo-Versiliese nel sistema produttivo locale. Sebbene la questione costituzionale non investa specificamente l'art. 38 della l.r. n. 35/2015, sulla cui base è stato adottato il regolamento, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale potrebbe, secondo il TAR, travolgere anche la disciplina regolamentare comunale, che ha natura servente rispetto all'obbligo regionale e potrebbe quindi rimanere priva di oggetto. La sospensione è stata disposta dopo l'avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lettera b), l.r. Toscana n. 35/2015

    Costituisce la base legislativa regionale del regolamento comunale sui criteri e sulle modalità di valutazione del rispetto dell'impegno di lavorazione dei materiali da taglio nella filiera locale.

  • art. 38, commi 5 e 6, l.r. Toscana n. 35/2015

    Prevede l'obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale, rispetto al quale il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità di verifica.

  • l.r. Toscana n. 52/2025

    Le disposizioni modificative della disciplina regionale delle attività estrattive sono oggetto del giudizio di legittimità costituzionale pendente e possono incidere, secondo il TAR, sulla persistente base normativa del regolamento comunale impugnato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento dell'avviso dato alle parti circa la possibile sospensione del giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato applicato per sospendere il processo in ragione della pregiudizialità del giudizio di legittimità costituzionale pendente e delle possibili ripercussioni della futura pronuncia sul giudizio amministrativo.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. quando la definizione della controversia dipende da un giudizio pendente davanti alla Corte costituzionale e la relativa pronuncia può incidere sulla base normativa dell'atto impugnato.
  • La pendenza di una questione di legittimità costituzionale non richiede che siano impugnate esattamente le medesime disposizioni poste a fondamento dell'atto amministrativo: la sospensione è giustificata quando l'eventuale declaratoria di illegittimità delle disposizioni collegate può travolgere o rendere privo di oggetto l'atto applicativo.
  • Un regolamento comunale che disciplina criteri e modalità di verifica di un obbligo legislativo regionale ha natura servente rispetto alla previsione legislativa; se tale obbligo viene meno per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale, anche il regolamento attuativo può risultare privo di oggetto.
  • Prima di disporre la sospensione per una questione rilevante ai fini della decisione, il giudice deve assicurare alle parti la possibilità di interloquire sulla questione, mediante l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicità

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