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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03371/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una docente, cancellata dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di Savona per mancata presentazione della domanda di aggiornamento della propria posizione, a ottenere il reinserimento nella medesima graduatoria con il punteggio già maturato al momento della cancellazione. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004, conv. in l. n. 143/2004, non fosse stato abrogato dall'art. 1, comma 605, lett. c), della l. n. 296/2006 e che le disposizioni ministeriali successive, che escludevano il reinserimento, dovessero essere disapplicate. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme citate e sostenendo che il giudice di merito avrebbe considerato solo il comma 1-bis, trascurando il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 97/2004, che - secondo il ricorrente - escluderebbe ulteriori inserimenti in coerenza con la natura ad esaurimento delle graduatorie. La controricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento con il punteggio originario. La Corte ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha abrogato per incompatibilità l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004, nella parte in cui consente, su domanda, il reinserimento del docente cancellato con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Di conseguenza sono disapplicabili i decreti ministeriali che, in contrasto con la legge, non consentono tale reinserimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, in quanto esonerata dal pagamento materiale mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360 n. 3 comma 1 cod. proc. civ.

    è richiamato come norma processuale per la deduzione del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004, conv. in l. n. 143/2004

    prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione

    norma ritenuta tuttora vigente e non abrogata per incompatibilità; consente il reinserimento del docente cancellato nelle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 1, comma 4, d.l. n. 97/2004, conv. in l. n. 143/2004

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione di ulteriori inserimenti; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva proposta dal Ministero.

  • art. 1, comma 605, l. n. 296/2006

    art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006

    ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ma non ha determinato l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. n. 97/2004.

  • art. 1, comma 695, l. n. 296/2006

    menzionato nel ricorso come disposizione violata o falsamente applicata; il testo della decisione non ne specifica una autonoma interpretazione.

  • d.m. n. 42 dell'8 aprile 2009

    disapplicato nella parte in cui, in contrasto con la legge, non consentiva il reinserimento dell'aspirante cancellato.

  • d.m. n. 44 del 2 maggio 2011

    disapplicato nella parte in cui, in contrasto con la legge, non consentiva il reinserimento dell'aspirante cancellato.

  • d.m. n. 235 dell'11 aprile 2014

    disapplicato perché contrario alla norma di legge nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato per omessa domanda di permanenza.

  • art. 9, comma 20, d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 116/2011

    invocato dal Ministero, ma ritenuto inidoneo a prevalere sull'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti pronunce della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento per prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La trasformazione di graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non implica, di per sé, l'abrogazione delle norme speciali che consentono il reinserimento del docente cancellato, se tali norme restano compatibili con il sistema complessivo.
  • Le disposizioni regolamentari o ministeriali contrastanti con una norma di legge che prevede il reinserimento in graduatoria devono essere disapplicate dal giudice.
  • Il docente cancellato per mancata presentazione della domanda di aggiornamento conserva, ove la legge speciale lo preveda, il diritto a essere reinserito su domanda con il punteggio maturato al momento della cancellazione.
  • Nel giudizio di legittimità, quando esiste un orientamento consolidato della Corte sulla questione, è legittimo richiamare le precedenti pronunce e darvi continuità senza una nuova motivazione estesa.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato che siano esonerate dal materiale versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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