Cassazione Penale, Sentenza n. 2200/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del 25/05/2022 con cui il GIP di Bologna ha loro inflitto tre anni di reclusione e multa (e ha disposto la confisca di euro 27.000 e di reperti, tra cui due telefoni). Le censure dedotte: errata qualificazione giuridica della detenzione della cocaina (da ricondurre, secondo i ricorrenti, al comma 5 dell'art.73 TU Stup.); mancata esclusione della responsabilità per la cannabis quando essa era nella esclusiva disponibilità del coimputato; insufficienza di indizi di riferibilità della detenzione allo specifico imputato (per Lagraidi, che coabitava temporaneamente con l'altro); mancato accertamento della finalità di spaccio; illegittimità della confisca dei due telefoni (non dimostrato il loro uso per la cessione) e della somma di denaro (non provato nesso con attività di spaccio in caso di mera detenzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati, e quindi respinto, i motivi diversi dalla confisca: ha ricordato il limite di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e il carattere di inammissibilità delle doglianze valutative non manifestamente evidenti dal testo. Ha pertanto confermato la qualificazione e le pene irrogate. Tuttavia ha accolto i motivi relativi alla confisca: il Gip non ha motivato adeguatamente la confisca della somma di denaro (mancata applicazione dei requisiti di cui all'art. 240-bis c.p.) né ha fornito motivazione logica circa l'uso dei telefoni per la commissione del reato, necessaria per la confisca facoltativa. Ha quindi annullato la parte della sentenza relativa alla confisca di denaro e telefoni e ha rinviato al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio limitatamente a quel punto.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul rito del patteggiamento: la sentenza è stata resa ai sensi di questa disposizione.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli casi espressamente indicati; la Corte ha richiamato questo limite per escludere le doglianze valutative non manifestamente evidenti.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1, 4, 5, 7-bis)
art. 73, commi 1, 4 e richiamo al comma 5 e comma 7-bis
Disciplina i reati in materia di stupefacenti; i ricorrenti contestavano l'errata ricostruzione ai fini dell'applicazione del comma 5 (ipotesi più grave), ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore manifesto. Il comma 7-bis e i criteri collegati sono stati richiamati nel confronto con le norme sulla confisca.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Rinvio alle norme del codice penale per la confisca; è rilevante per stabilire l'applicabilità dell'art. 240-bis c.p. nei casi di stupefacenti.
art. 240-bis c.p.
Stabilisce i presupposti per la confisca per sproporzione o provenienza illecita del patrimonio; la Corte ha ricordato che per la mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni dell'art. 240-bis, pena l'illegittimità dell'ablazione.
art. 240 c.p.
Norma generale sulla confisca per delitto profitto: la Corte ha precisato che per il reato di mera detenzione non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 c.p. né ai sensi del comma 7-bis dell'art. 73, salvo specifici requisiti.
art. 129 c.p.p.
Norma sulle cause di proscioglimento; la Corte ha richiamato che, nel rito abbreviato/patteggiamento, l'impugnabilità per mancata verifica delle cause di proscioglimento è limitata dalla disciplina dell'art. 448 c.p.p.
art. 81, secondo comma c.p.
art. 81, secondo comma c.p.
Richiamato nel capo di imputazione in relazione al concorso di persone nel reato; non inciso dalla decisione di annullamento della confisca.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le possibilità di ricorso in Cassazione sono molto limitate: le doglianze valutative e probatorie non manifestamente evidenti dal testo della sentenza risultano inammissibili per effetto dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Per la distinzione tra mera detenzione e cessione di stupefacenti (diverse fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990) la Cassazione interviene solo per errori manifesti; valutazioni indiziarie ordinarie sono rimaste di competenza del giudice di merito.
- La confisca del denaro trovato in disponibilità dell'imputato per reati di mera detenzione è possibile solo se si dimostrano i presupposti dell'art. 240-bis c.p. (o altri specifici nessi), secondo il rinvio operato dall'art. 85-bis TU Stup.; in assenza di adeguata motivazione il provvedimento va annullato.
- La confisca di beni mobili quali i telefoni è facoltativa: il giudice deve motivare in modo specifico e logico che la libera disponibilità del bene possa incentivare la reiterazione del reato; la mera affermazione che il bene è "impiegato per la commissione del reato" non è sufficiente.
- Se la Corte di legittimità rileva vizi nella motivazione della confisca, di norma annulla solo quella parte della sentenza e rinvia al giudice di merito per nuovo esame, senza incidere sulle restanti statuizioni (pena, qualificazione) quando queste restano conformi ai limiti di impugnabilità del rito.
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